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Sentenza

Sentenza n. 1010/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno, prot. n.-OMISSIS-(notificato in pari data), con cui è stata disposta la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, deducendo la violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che le conseguenze negative della mancata conclusione della procedura non potessero essergli imputate, poiché il rapporto di lavoro non si era instaurato per gravi difficoltà del datore di lavoro, per il sequestro preventivo per equivalente del 100% delle quote sociali e per l'applicazione all'amministratore di una misura cautelare personale interdittiva. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il provvedimento impugnato aveva rilevato la mancata produzione di numerosi documenti relativi all'alloggio, alla regolarità contributiva, alla capacità economica e occupazionale del datore di lavoro, alla verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale, al passaporto e alla dichiarazione di ospitalità. Il ricorrente aveva prodotto soltanto la comunicazione di ospitalità, il passaporto, il certificato di idoneità alloggiativa e il contratto di locazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta non sia circoscritta alle sole situazioni impeditive espressamente indicate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma si estenda a ogni caso di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva prodotto tutta la documentazione richiesta e il rapporto di lavoro non era mai stato instaurato. Il Collegio ha inoltre recepito l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro regolarmente instaurato si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, non invece quando il rapporto non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione dipende da circostanze estranee alla volontà dello straniero. Pertanto, le difficoltà del datore di lavoro e le vicende cautelari riguardanti quest'ultimo non impedivano la revoca del nulla osta né fondavano il diritto al permesso per attesa occupazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La revoca del nulla osta può conseguire alla mancanza dei requisiti necessari per l'ingresso del lavoratore straniero; la disciplina non è limitata alle sole ipotesi impeditive specificamente elencate.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    È richiamato insieme all'art. 22 nell'ambito delle situazioni impeditive rilevanti per l'ingresso del lavoratore stagionale.

  • art. 42 d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    In caso di difetto dei presupposti per l'ingresso, consente la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto di soggiorno eventualmente stipulato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 7 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa della dichiarazione di ospitalità richiesta nella procedura.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato non è limitata alle sole cause ostative espressamente previste dalla disciplina dell'immigrazione, ma può essere disposta ogniqualvolta manchino i requisiti prescritti per l'ingresso del lavoratore straniero.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non spetta quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione dipenda da circostanze estranee alla volontà dello straniero.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro e l'omessa produzione della documentazione necessaria per verificare i requisiti dell'ingresso giustificano la revoca del nulla osta, senza che le difficoltà o le vicende giudiziarie del datore di lavoro possano trasferire sull'amministrazione l'obbligo di mantenere efficace il titolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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