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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 2626/2024 RG Sent., limitatamente al riconoscimento della carta docenti, emessa dal Tribunale Civile di Torino, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202501860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Torino, Sez. Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docenti e al pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Torino, Sez. Lavoro, limitatamente al riconoscimento della carta docenti, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. La sentenza azionata era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione non aveva contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per ordinare l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per procedere al pagamento e compiere gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del Commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le spese professionali sono state oggetto di dimidiazione, oltre che di ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia attestata conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge per l'adempimento consentono al giudice amministrativo di ordinare il pagamento delle somme liquidate dal giudicato.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può impartire direttamente l'ordine di pagamento entro un termine determinato, senza necessità di ulteriori accertamenti sull'inadempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione e fissando un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento.
  • Le funzioni di Commissario ad acta svolte da un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali non comportano un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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