Sentenza n. 3597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 11 settembre 2023, n. 5046, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di sei camere realizzate mediante chiusura di un porticato, nonché contro i dinieghi di sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria e di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'ordinanza comunale di demolizione sostenendo, anzitutto, che essa fosse stata adottata su sollecitazione di una confinante il cui precedente ricorso per ottenere l'esercizio dei poteri repressivi edilizi era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della notifica dell'ordine demolitorio alle sole proprietarie attuali, senza notifica all'autore materiale degli abusi, in riferimento all'art. 33 del d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto che le opere costituissero ristrutturazione edilizia leggera, soggetta a SCIA, e non nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, perché realizzate in volumi preesistenti, senza aumento di superficie o volumetria utile e con destinazione d'uso invariata. Ha quindi chiesto l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di conversione della sanzione e il diniego di accertamento di conformità, deducendo il difetto di motivazione circa la non conformità urbanistico-edilizia, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e l'omessa considerazione delle memorie presentate nel procedimento di sanatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante il precedente giudizio promosso dalla confinante, poiché l'ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato, che non richiede una sollecitazione di parte e trova il proprio presupposto nell'accertamento dell'abusività delle opere. Ha confermato che l'ordine demolitorio può essere notificato anche al solo proprietario attuale, quando questi abbia la disponibilità dell'immobile e sia in condizione di eseguire il ripristino, poiché l'abusività ha natura reale e segue il bene nei trasferimenti. Nel merito edilizio ha qualificato la chiusura del portico e la realizzazione di sei camere autonome, anche per dimensioni e uso permanente, come intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. 380/2001, soggetto a permesso di costruire. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 31, e non degli artt. 33 o 37, sicché non ricorrevano i presupposti per la sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33. Ha inoltre confermato il diniego di accertamento di conformità, poiché mancava almeno la conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione, richiesta dall'art. 36. La pendenza del ricorso per revocazione contro il precedente diniego di condono non incideva, non essendo stata disposta alcuna sospensione; il ricorso per revocazione era stato poi dichiarato inammissibile. Le censure relative all'art. 10-bis della l. 241/1990 e alla mancata valutazione delle memorie sono state ritenute inidonee a determinare l'annullamento, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, poiché il provvedimento di diniego aveva natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Spese del grado di appello compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
La chiusura del portico con realizzazione di sei camere autonome, caratterizzata da aumento di volumetria e uso permanente, integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi di nuova costruzione realizzati senza permesso di costruire, l'amministrazione deve procedere alla rimozione o demolizione delle opere abusive.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La disciplina della sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire e non si applica agli interventi qualificati come nuova costruzione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire in sanatoria richiede la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; il diniego è legittimo se manca anche solo la conformità al primo momento.
art. 10-bis l. 241/1990
Le contestazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi e alla mancata considerazione delle memorie non comportano l'annullamento quando il provvedimento conclusivo è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Il vizio procedimentale non determina l'annullamento del provvedimento vincolato quando sia palese che l'esito dispositivo non avrebbe potuto mutare.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione per opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e non richiede una previa istanza o diffida di parte: è sufficiente l'accertamento dell'abusività delle opere.
- L'ordine di demolizione può essere notificato anche al solo proprietario attuale dell'immobile, purché ne abbia la disponibilità e sia concretamente in grado di eseguire il ripristino, poiché l'abusività dell'opera ha natura reale e segue il bene indipendentemente dall'identità dell'autore materiale.
- La chiusura di un portico con realizzazione di autonome camere destinate a un uso permanente, quando comporti aumento di volumetria e creazione di un nuovo organismo edilizio, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, con applicazione della sanzione demolitoria prevista per gli interventi eseguiti senza tale titolo.
- La sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria prevista per determinati interventi di ristrutturazione edilizia non è applicabile quando l'opera abusiva deve essere qualificata come nuova costruzione.
- L'accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la mancanza di uno dei due requisiti legittima il diniego.
- Nei procedimenti vincolati, le violazioni relative al contraddittorio procedimentale o alla valutazione delle memorie non determinano l'annullamento se è palese, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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