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Ordinanza

Ordinanza n. 390/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento previa sospensione del Provvedimento D.A.Spo nr. -OMISSIS- ex artt. 6 L. 401/1989, emesso dalla Questura di Siena in data -OMISSIS-, nei confronti di -OMISSIS-, ivi residente in via -OMISSIS-. ¸ nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio,-OMISSIS- preordinato, presupposto e/ o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque ad esso connesso.

Giustizia amministrativa202601118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure dovessero essere approfondite in sede di merito, ravvisando quindi un profilo di fumus non manifestamente infondato, e ha riconosciuto il periculum in mora nella necessità di evitare che il DASPO fosse integralmente scontato prima della celebrazione del giudizio. È stata fissata la pubblica udienza per il 23 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento DASPO adottato dalla Questura di Siena ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica destinataria del DASPO ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento emesso dalla Questura di Siena ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, limitandosi a rilevare che esse necessitano di approfondimento nella sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Costituisce la base normativa del provvedimento DASPO impugnato; il merito della sua applicazione non è stato deciso nell'ordinanza cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo e costituisce il fondamento processuale della sospensione concessa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure avverso un provvedimento DASPO richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può rinviare l'esame puntuale alla fase di merito senza negare, per ciò solo, la tutela cautelare.
  • La necessità di evitare che una misura temporanea di prevenzione venga integralmente eseguita prima della celebrazione del giudizio può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento DASPO può essere concessa quando sussistano esigenze di approfondimento delle censure e il rischio concreto che, nelle more del giudizio, la misura esaurisca i propri effetti.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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