Cassazione Civile, Ordinanza n. 24257/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa Forense nei confronti dell'agente della riscossione per il pagamento di un importo pari a somme non riscosse e non riversate relative a ruoli consegnati negli anni 1998 e 1999, dopo l'esito negativo delle procedure esecutive avviate verso gli avvocati iscritti debitori. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione dell'agente; la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo applicabili gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 per la totale inerzia dell'agente e per la mancata prova delle comunicazioni e della rendicontazione dovute, nonostante l'entrata in vigore della L. 228/2012 e del decreto attuativo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario e necessità del previo procedimento amministrativo ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; 2) errata esclusione dell'applicabilità della L. 228/2012, commi 527-529, e del D.M. 15 giugno 2015, che avrebbero determinato l'annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 e l'automatico discarico dei ruoli; 3) omessa considerazione della fase precontenziosa prevista dalla disciplina del discarico; 4) errata determinazione del quantum, che avrebbe dovuto essere limitato alla somma che l'agente avrebbe dovuto versare in caso di diniego del discarico. La Cassa Forense ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, censurando l'applicabilità della L. 228/2012 ai propri ruoli, in ragione della natura privata e dell'autonomia contabile dell'ente, e deducendo inoltre l'illegittimità costituzionale della disciplina per asserita ablazione senza indennizzo e violazione della CEDU e del diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato i due motivi del ricorso incidentale condizionato e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ribadito che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ma ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 nonostante la sopravvenuta disciplina della L. 228/2012, che per i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999 esclude l'applicabilità di tali norme e prevede il discarico automatico secondo le modalità del decreto ministeriale attuativo. La Corte ha inoltre confermato la legittimità costituzionale della disciplina e ha escluso che essa configuri un aiuto di Stato o un'ablazione del credito sottostante.
Norme richiamate
Per i ruoli anteriori al 31.12.1999, come disciplinati dalla L. 228/2012, non trovano applicazione; la Corte d'appello ha errato nell'applicarli per fondare la responsabilità dell'agente della riscossione.
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 228/2012
Ha introdotto per i ruoli esecutivi sino al 31.12.1999 l'annullamento/discarico automatico delle quote secondo le soglie previste e ha escluso l'applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999; non incide sul credito sottostante ma sulla procedura di riscossione e sulle scritture contabili.
D.M. 15 giugno 2015
Ha dato attuazione alle modalità di trasmissione degli elenchi e del discarico automatico, con valenza contabile e procedurale.
art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994
La Cassa Forense è ente privatizzato ma svolge una funzione pubblica previdenziale.
art. 32 d.P.R. 43/1988
Nel previgente sistema del "non riscosso come riscosso" il concessionario diventava debitore dell'intero importo iscritto a ruolo e poteva poi ottenere il discarico se diligente.
art. 75 d.P.R. 43/1988
Richiamato quale base del previgente sistema del diritto al discarico.
art. 77 d.P.R. 43/1988
Richiamato quale base del previgente sistema del diritto al discarico.
Nel nuovo sistema, dopo la riscossione, l'agente deve riversare le somme incassate.
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. 112/1999
La sua disciplina riguarda gli ex concessionari privati e le società private scorporate, non l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 3 Cost.
La disciplina è stata ritenuta ragionevole e non irragionevolmente discriminatoria.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla Cassa nel ricorso incidentale come parametro costituzionale, ma la censura è stata respinta.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla Cassa nel ricorso incidentale come parametro costituzionale, ma la censura è stata respinta.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla Cassa nel ricorso incidentale come parametro costituzionale, ma la censura è stata respinta.
art. 117 Cost.
La Corte ha escluso la violazione in riferimento all'art. 6 CEDU.
art. 6 CEDU
La riforma non è stata ritenuta un intervento imprevedibile o lesivo della parità delle parti nei giudizi pendenti.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dalla Cassa nel ricorso incidentale, ma la censura è stata respinta.
art. 107 TFUE
La misura del discarico automatico non è stata ritenuta dimostrata come aiuto di Stato, difettando la prova di un vantaggio economico selettivo incompatibile con il mercato.
Massime di principio
- La controversia tra ente previdenziale privatizzato e agente della riscossione che abbia omesso il riversamento di somme iscritte a ruolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; il dedotto errore nell'individuazione della disciplina sostanziale integra, al più, un error in iudicando, non un difetto assoluto di giurisdizione.
- La L. 228/2012, commi 527-529, si applica ai ruoli esecutivi anteriori al 31 dicembre 1999 anche quando il creditore sia un ente privatizzato che svolge una funzione pubblica previdenziale e utilizza il sistema di riscossione mediante ruolo.
- L'annullamento o discarico del ruolo previsto dalla L. 228/2012 incide sul titolo esecutivo e sulla procedura contabile di riscossione, non estingue di per sé il credito sottostante, che resta azionabile secondo gli ordinari rimedi.
- Per i ruoli rientranti nella disciplina della L. 228/2012, gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 non sono applicabili, sicché non può essere fondata su di essi la pretesa di pagamento per mancato discarico o per asserita inerzia dell'agente della riscossione.
- La disciplina del discarico automatico dei ruoli risalenti non viola, di regola, i parametri costituzionali evocati né configura un aiuto di Stato, poiché è giustificata da esigenze di razionalizzazione, efficienza e trasparenza del sistema di riscossione e non implica, in sé, un vantaggio economico selettivo dimostrato.
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