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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24264/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, dopo rinvio della Cassazione, aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendoli dal reato di tentativo di concussione a danno di De Lorenzo. I motivi di ricorso contestano: 1) travisamento delle prove con riferimento ad appunti manoscritti dell'avvocato della Total e alla presunta trasfusione di tali annotazioni nella perizia di stima di Schiavello; 2) parcellizzazione e travisamento delle prove in relazione all'affermazione della Corte d'appello secondo cui Schiavello avrebbe richiesto un parere orale all'Agenzia del Territorio, mentre a detta della difesa non sarebbe mai esistito alcun parere; 3) insufficiente esame cronologico e parcellizzazione con riferimento a specifica intercettazione (n.133); 4) manifesta illogicità e contraddizioni nella parte in cui la Corte esclude complicità tra Schiavello e i rappresentanti della Total; 5) errata qualificazione del PIP "Tempa Rossa" come piano espropriativo e non conformativo, con conseguente scelta del criterio di stima ritenuto inadeguato dalla difesa; 6) omissione nella valutazione dei rapporti tra i rappresentanti della Total e il dirigente comunale dell'ufficio espropri, nonostante la Cassazione avesse richiamato tale verifica nella precedente sentenza di annullamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché le doglianze prospettate si risolvevano in una richiesta di diverso apprezzamento delle prove non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse ottemperato alle indicazioni della sentenza di annullamento, avendo esaminato le conversazioni in ordine cronologico, motivato l'applicazione del criterio di stima analitico-comparativo e valutato in modo coerente la questione degli appunti manoscritti. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal responsabile civile (Comune di Corleto Perticara).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure mosse richiamano le ipotesi di motivazione viziata (travisamento, manifest illogicità, parcellizzazione) previste dall'art. 606; la Corte ricorda che molte delle doglianze del ricorrente si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove, profilo non sindacabile in Cassazione salvo che non emergano vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge.

  • art. 627 cod.proc.pen.

    La censura generica evocata dal ricorrente (presunta violazione dell'art. 627) è ritenuta infondata: la Corte osserva che la decisione di merito ha dato conto delle ragioni per le quali la motivazione del primo giudice non poteva essere condivisa, conformandosi alle indicazioni di rinvio della Cassazione.

  • Principi giurisprudenziali sulla valutazione della prova e criteri di stima (Sezioni Unite civili)

    La Corte d'appello ha richiamato i principi civili sul carattere espropriativo del PIP e sulla corretta nozione di valore di trasformazione, adottando il criterio di stima analitico-comparativo; la Cassazione ha ritenuto congrua e motivata tale scelta, escludendo finalità predatorie.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito: bisogna dimostrare un vizio di motivazione manifesto o una violazione di diritto precisata e provata.
  • Le doglianze basate su una diversa interpretazione delle intercettazioni o sulla diversa pesatura delle prove sono, di regola, inammissibili se non ricondotte a un motivo di legittimità riconosciuto (p.es. travisamento palese, omissione di esame di elementi decisivi).
  • Se la Cassazione ha ordinato un nuovo esame in rinvio, la Corte d'appello deve esplicitare nel dettaglio le ragioni per cui non condivideva la decisione di primo grado e trattare le questioni indicate: la mancata ottemperanza può costituire motivo valido di ulteriore impugnazione solo se effettivamente omessa.
  • La prova documentale (es. appunti manoscritti) richiede un nesso probatorio diretto e dimostrabile con i fatti contestati: l'allegazione di 'trasfusione' di contenuti in una perizia deve essere supportata da elementi certi che colleghino i documenti.
  • Nelle controversie tecnico-economiche (valutazioni di stima, criteri di determinazione del valore) la scelta del criterio di stima adeguato deve essere motivata dai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (cassa delle ammende) oltre alla condanna alle spese; è quindi importante selezionare e circostanziare i motivi ammissibili in sede di legittimità.
  • Nel contestare la sequenza cronologica di intercettazioni o atti, è utile indicare esattamente in che modo l'errata collocazione temporale abbia alterato la decisione e quali elementi probatori rilevanti siano stati omessi o travisati.

Testo integrale

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