Cassazione Penale, Sentenza n. 24130/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caristi impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di Messina del 26/09/2008 (irrevocabile il 17/03/2009). Denunciava violazione degli artt. 163 e 168 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza faceva riferimento ai presupposti di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 2 (ulteriori reati commessi nei termini della sospensione) inesistenti nel caso concreto, e che i reati richiamati erano relativi a un periodo successivo rispetto ai termini rilevanti. Con il secondo motivo contestava la genericità della motivazione circa gli "ulteriori reati commessi" senza indicarne specificamente i fatti e le date.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo che l'ordinanza impugnata conteneva riferimenti confusi ai presupposti di revoca (nn. 1 e 2 dell'art. 168 c.p.) e una generica menzione di "ulteriori reati", ha ritenuto che in concreto la revoca fosse stata disposta correttamente ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 c.p., in quanto risultavano commessi delitti (ex art. 8 d.lgs. 74/2000) nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza del 17/03/2009 (fatti perpetrati dal 15/02/2011 al 03/12/2011) per i quali era prevista pena detentiva (1 anno e 9 mesi). Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e Caristi è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina della sospensione condizionale della pena e ai termini temporali rilevanti per la valutazione della revoca
art. 167 cod. pen.
Richiamato in relazione agli effetti e ai termini della sospensione condizionale; la censura verteva anche su mancata specificazione dei reati nei termini previsti
art. 168 cod. pen.
Norma sui presupposti di revoca della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto applicabile il primo comma, n. 1, perché i reati erano stati commessi nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza originaria
art. 8 d.lgs. 74/2000
Individua i delitti fiscali contestati all'imputato; utilizzati per qualificare la natura e la pena dei reati commessi nel periodo indicato (15/02/2011-03/12/2011)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata alla parte soccombente
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere basata sui delitti commessi nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza originaria anche se la condanna per tali delitti diventa definitiva in epoca successiva: rileva la data di commissione dei reati.
- Un provvedimento giudiziario non viene annullato automaticamente per espressioni confuse nella motivazione se, nel complesso, dal corpo e dal dispositivo emerge chiaramente il corretto presupposto giuridico e i fatti che lo giustificano.
- In impugnazione è strategico contestare in modo puntuale le date di commissione dei reati e la corrispondenza con i termini previsti dalla norma: la prova che i fatti siano fuori dal periodo rilevante è spesso decisiva.
- La genericità nella menzione di "ulteriori reati commessi" può essere superata se il giudice indica, anche implicitamente, il fondamento concreto della revoca; tuttavia, la difesa deve pretendere chiarezza sulla ricostruzione dei fatti quando ciò incide sui presupposti di legge.
- Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tenere presente il rischio economico di un impugnazione infondata.
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