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Interpello

Risposta n. 415 del 15/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene di poter acquisire dai soci il credito, in quanto la società sarebbe soggetto privato collegato al rapporto che ha originato la detrazione, avendo sostenuto le spese ed essendo intestataria di fatture e bonifici.

Cessione del credito da detrazioni per riqualificazione energetica imputate per trasparenza ai soci

Il quesito

Una società che sostiene spese di riqualificazione energetica e imputa la relativa detrazione ai soci chiede se i soci possano cedere il credito corrispondente alla società partecipata, richiamando i chiarimenti delle circolari n. 11/E del 2018 e n. 17/E del 2018.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia esclude la possibilità per i soci di cedere alla società istante il credito corrispondente alla detrazione loro imputata per trasparenza, perché la norma sulla cessione del credito per ecobonus non prevede la retrocessione al titolare originario della detrazione. Ammetterla comporterebbe, di fatto, la possibilità per il beneficiario di scegliere un credito d’imposta in alternativa alla detrazione, opzione non consentita dalla disciplina vigente.

Cessione del credito per detrazioni da riqualificazione energetica imputate per trasparenza ai soci

L’interpello riguarda la possibilità di trasferire alla società partecipata il credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica maturate dalla società e imputate per trasparenza ai tre soci. Il tema si colloca nell’ambito della disciplina della cessione del credito prevista per l’ecobonus dall’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società istante dichiara che nel 2019 sosterrà spese per interventi di riqualificazione energetica che daranno diritto alle detrazioni previste dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La detrazione spettante alla società sarà imputata per trasparenza, pro quota, ai tre soci.

Poiché i soci dispongono di una limitata capienza IRPEF, essi intendono cedere il credito corrispondente alla detrazione alla società partecipata, ossia alla stessa istante. La società chiede quindi se tale operazione sia consentita alla luce dei chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018.

Quesito del contribuente

Il quesito posto all’Agenzia è se i soci possano cedere alla società istante il credito derivante dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, considerando la società come soggetto privato collegato al rapporto che ha generato la detrazione, in quanto esecutrice della spesa e intestataria di fatture e bonifici.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo la società, essa rientrerebbe tra i soggetti privati "collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione", nozione chiarita dalle circolari richiamate. Di conseguenza, poiché sostiene le spese ed è intestataria della documentazione fiscale e dei pagamenti, ritiene di poter ricevere dai soci il credito corrispondente alla detrazione.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo della cessione del credito per interventi di efficienza energetica:

  • l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge di Bilancio 2017 ha inserito nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 il comma 2-sexies, prevedendo, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi condominiali, la possibilità per i condòmini di cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati;
  • l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 10), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito a tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati dall’articolo 14, compresi quelli sulle singole unità immobiliari;
  • le modalità attuative sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110, e poi dal provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, per le unità immobiliari singole.

L’Agenzia richiama inoltre le circolari n. 11/E del 2018 e n. 17/E del 2018, che hanno chiarito l’ambito soggettivo della cessione del credito. In particolare, viene ribadito che i "soggetti privati" cessionari sono quelli diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale collegamento, secondo la prassi, è stato ammesso in casi come:

  • le cessioni tra soggetti titolari delle detrazioni per interventi condominiali;
  • le cessioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, con esclusione degli istituti di credito e intermediari finanziari per i soggetti diversi dai cd. no tax area;
  • i casi di lavori affidati da un’impresa appartenente a un Consorzio o a una Rete di imprese, con possibilità di cessione anche ad altri consorziati o retisti, al Consorzio o alla Rete;
  • i casi in cui il fornitore si avvalga di un subappaltatore o del soggetto che fornisce i materiali necessari, in quanto soggetti comunque collegati all’intervento.

La ratio di tale impostazione è evitare che la cessione del credito si trasformi in uno strumento finanziario negoziabile, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, l’Agenzia ritiene che i soci, ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese di riqualificazione energetica, non possano cedere alla società istante il credito corrispondente alla detrazione stessa.

La ragione è che tale possibilità non è prevista dalla disciplina normativa richiamata. Consentire la retrocessione del credito all’originario titolare della detrazione significherebbe, in sostanza, attribuire al beneficiario la facoltà di optare per un credito d’imposta in alternativa alla detrazione, facoltà non contemplata dalla norma.

Conclusioni operative

L’interpello si conclude quindi con un esito negativo per il contribuente: la cessione del credito dai soci alla società partecipata non è ammessa nell’ambito della disciplina dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, così come interpretata dall’Agenzia nelle circolari richiamate. Restano inoltre fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza e quantificazione delle detrazioni, aspetti che l’Agenzia dichiara espressamente di non esaminare in questa sede.

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