Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 418 del 18/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che il caso rientri nella causa di esclusione prevista nelle istruzioni ISA 2019 per i soggetti con categoria reddituale diversa da quella per cui l'ISA è stato approvato, e quindi per l'attività non coerente con il quadro dati contabili del modello ISA.

Cause di esclusione dall'applicazione degli ISA per un imprenditore ittico con attività a reddito agrario e attività d'impresa.

Il quesito

Se un contribuente che svolge due attività ricadenti nello stesso ISA, ma con tipologie di reddito diverse (una agraria ex articolo 32 TUIR e una d'impresa ex articolo 55 TUIR), possa beneficiare di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli ISA si applicano ai soli soggetti che dichiarano redditi d'impresa ex articolo 55 TUIR o redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR. L'attività A, essendo generatrice di reddito agrario ex articolo 32 TUIR, non rientra nel campo di applicazione degli ISA; pertanto, ai fini ISA rileva solo l'attività B, che produce reddito d'impresa, e per tale unica attività trova applicazione il relativo indice sintetico di affidabilità.

Cause di esclusione dagli ISA per attività con redditi diversi

L’interpello riguarda un imprenditore ittico che svolge due attività, indicate come A e B, caratterizzate da un diverso regime di determinazione del reddito. Il quesito nasce per verificare se la compresenza di un’attività con reddito agrario e di un’attività con reddito d’impresa, pur rientrando entrambe nel medesimo ISA, possa determinare una causa di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente precisa che:

  • per l’attività A il reddito è determinato ai sensi dell’articolo 32 del TUIR ed è indicato nei quadri RA e RD del modello REDDITI;
  • per l’attività B il reddito è determinato ai sensi dell’articolo 55 del TUIR ed è indicato nel quadro RG del modello REDDITI;
  • entrambe le attività, secondo l’istante, ricadrebbero nel medesimo settore di applicazione ISA;
  • nel 2018 il fatturato è stato pari a euro 38.777 per l’attività A e a euro 19.270 per l’attività B.

Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità che la presenza di tipologie reddituali differenti, ma riconducibili allo stesso studio ISA, integri una causa di esclusione dall’applicazione del relativo indice.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, in presenza di due attività appartenenti al medesimo ISA ma con redditi di natura diversa, una agraria e una d’impresa, sia possibile ricadere in una delle cause di esclusione previste per gli ISA.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente ritiene applicabile la causa di esclusione indicata nelle istruzioni generali ISA 2019, paragrafo 2.3, per i soggetti con categoria reddituale diversa da quella per cui l’ISA è stato approvato e prevista nel quadro dati contabili del modello ISA relativo all’attività esercitata.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto gli ISA. In particolare, il comma 6 prevede che gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente dichiara:

  • ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, del TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o
  • compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

L’Agenzia valorizza il richiamo ai ricavi e ai compensi come criterio per individuare i limiti di applicazione degli ISA e sottolinea che il riferimento agli esercenti attività di impresa, arti o professioni riguarda, in sostanza, i soggetti che dichiarano redditi d’impresa ex articolo 55 TUIR oppure redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, l’attività A non rientra nel campo di applicazione degli ISA perché il relativo reddito è riconducibile al reddito agrario, determinato ai sensi dell’articolo 32 TUIR, e quindi non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Ne consegue che, ai fini ISA, non si ha una pluralità di attività tutte rilevanti, ma un’unica attività che produce reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 TUIR: è solo rispetto a tale attività che trova applicazione il relativo indice sintetico di affidabilità.

Conclusioni operative

L’interpello viene quindi risolto nel senso che:

  • l’attività A, essendo produttiva di reddito agrario, è fuori dal perimetro ISA;
  • l’applicazione degli ISA riguarda soltanto l’attività B, che genera reddito d’impresa;
  • non opera, nel caso esaminato, la causa di esclusione invocata dal contribuente per il solo fatto che le attività siano inquadrate nello stesso studio ISA.

In sintesi, la presenza di un’attività non rilevante ai fini ISA non determina una esclusione generale, ma comporta semplicemente che l’ISA si applichi alla sola attività effettivamente riconducibile a reddito d’impresa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.