Corte di giustizia, Sentenza C-404/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018. — A contro Migrationsverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 31, paragrafo 8, e articolo 32, paragrafo 2 – Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata – Concetto di paese di origine sicuro – Assenza di norme nazionali relative a tale concetto – Dichiarazioni del richiedente considerate affidabili, ma insufficienti in ragione dell’adeguatezza della protezione offerta dal paese di origine del richiedente. — Causa C-404/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha interpretato in senso restrittivo le ipotesi di domanda "manifestamente infondata" previste dalla direttiva 2013/32/UE. Ha affermato che il meccanismo del paese di origine sicuro richiede una previa attuazione nazionale completa e che non basta considerare "insufficienti" le dichiarazioni del richiedente per ricadere nell’articolo 31, paragrafo 8. La pronuncia tutela la struttura armonizzata delle procedure d’asilo e limita l’uso accelerato o aggravato del rigetto.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE: una domanda di protezione internazionale non può essere qualificata come manifestamente infondata solo perché il richiedente ha fornito dichiarazioni insufficienti, se lo Stato membro non ha attuato il concetto di paese di origine sicuro.
La questione giuridica
Se l’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32/UE, letto con l’articolo 32, paragrafo 2, consenta di qualificare come manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale quando le informazioni sul paese di origine indicano una protezione accettabile, ma le dichiarazioni del richiedente sono insufficienti, nel caso in cui lo Stato membro non abbia adottato norme nazionali di attuazione del concetto di paese di origine sicuro.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che uno Stato membro non può dichiarare manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale sulla sola base dell’insufficienza delle dichiarazioni del richiedente, né applicare il regime della domanda manifestamente infondata fondato sul concetto di paese di origine sicuro senza aver previamente adottato le norme nazionali di attuazione previste dalla direttiva 2013/32/UE; in assenza di tale attuazione, la domanda va esaminata secondo le regole ordinarie.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafo 8, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 32, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 36, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 37, direttiva 2013/32/UE
- Allegato I direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafi 5 e 6, direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2005/85/CE
- Articolo 23, paragrafo 4, lettera g), direttiva 2005/85/CE
- Direttiva 2011/95/UE
Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata e paese di origine sicuro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice svedese in materia di asilo, relativo all’interpretazione della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni di riconoscimento e revoca della protezione internazionale. La controversia oppone un cittadino serbo, A, al Migrationsverket, che aveva respinto la sua domanda qualificandola come manifestamente infondata.
Fatti e procedimento principale
A aveva presentato domanda di asilo in Svezia nel marzo 2017, riferendo di minacce e violenze subite in Serbia e di aver beneficiato per anni di protezione come testimone. L’Ufficio per l’immigrazione aveva respinto la domanda ritenendo che, secondo le informazioni disponibili, la Serbia potesse offrirgli una protezione efficace e che le sue allegazioni non fossero sufficienti a giustificare la protezione internazionale.
La decisione di rigetto prevedeva anche l’allontanamento immediatamente esecutivo e un divieto di reingresso per due anni. A ha impugnato la decisione dinanzi al Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen, che ha sospeso l’esecuzione dell’allontanamento e ha chiesto alla Corte come interpretare l’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2013/32/UE, in particolare:
- articolo 1, sull’obiettivo delle procedure comuni;
- articolo 31, paragrafo 8, lettere b) ed e), sulle ipotesi di procedura accelerata;
- articolo 32, paragrafo 2, sulla possibilità di qualificare come manifestamente infondata una domanda cui si applichi una delle circostanze dell’articolo 31, paragrafo 8;
- articoli 36 e 37, sul concetto di paese di origine sicuro;
- allegato I, che fissa i criteri per la designazione di un paese come sicuro;
- articolo 46, paragrafi 5 e 6, sul diritto a un ricorso effettivo e sulla permanenza nel territorio durante il ricorso.
Sono richiamati anche i considerando 11, 12, 18, 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32. Inoltre, la Corte menziona la direttiva 2005/85/CE, il cui articolo 23, paragrafo 4, lettera g), conteneva un riferimento alle dichiarazioni "insufficienti" del richiedente, poi non ripreso nella nuova disciplina.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se una domanda possa essere considerata manifestamente infondata quando:
- le informazioni sul paese di origine mostrano che il richiedente vi avrebbe una protezione accettabile;
- le sue dichiarazioni sono considerate affidabili ma insufficienti;
- lo Stato membro non ha adottato norme nazionali sul paese di origine sicuro.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il meccanismo del "paese di origine sicuro" è un regime speciale fondato su una presunzione relativa di protezione sufficiente, che può essere superata dal richiedente se dimostra motivi specifici legati alla propria situazione. Questo regime è disciplinato dagli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 e dall’allegato I, e richiede una designazione nazionale formale e criteri comuni di attuazione.
Ne deriva che uno Stato membro non può avvalersi di tale presunzione e delle conseguenze procedurali connesse, compresa la possibilità di trattare la domanda come manifestamente infondata, se non ha adottato le necessarie norme legislative, regolamentari e amministrative di attuazione. La Corte sottolinea inoltre che il sistema della direttiva 2013/32 si fonda su una procedura unica e su norme minime comuni, e non consente applicazioni parziali o analogiche del regime del paese sicuro.
Quanto al riferimento alle dichiarazioni "insufficienti", la Corte rileva che la direttiva 2013/32, a differenza della direttiva 2005/85, non contiene più una previsione che consenta di trattare come manifestamente infondata una domanda per il solo fatto che le dichiarazioni del richiedente siano insufficienti. L’articolo 31, paragrafo 8, lettera e), menziona solo dichiarazioni palesemente incoerenti, contraddittorie, false o improbabili, non la loro semplice insufficienza.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), letto con l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, non consente di ritenere manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale nella situazione descritta dal giudice del rinvio, se lo Stato membro non ha adottato norme per l’attuazione del concetto di paese di origine sicuro.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce due principi pratici rilevanti per gli operatori:
- il regime del paese di origine sicuro può essere applicato solo se lo Stato membro lo ha formalmente recepito e disciplinato nel diritto nazionale;
- la semplice insufficienza delle dichiarazioni del richiedente non integra di per sé una delle ipotesi di domanda manifestamente infondata previste dall’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32.
Implicazioni operative
Per l’avvocato o il professionista che assiste richiedenti asilo o amministrazioni, la sentenza segnala che la qualificazione di "manifestamente infondata" è eccezionale e va ancorata a una base normativa precisa. In assenza di recepimento del concetto di paese di origine sicuro, l’autorità non può utilizzare in via sostanzialmente analogica la situazione di sicurezza del paese di origine per comprimere le garanzie procedurali del richiedente, inclusa la permanenza sul territorio in pendenza del ricorso.
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