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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04082/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da medici specializzati, remunerati durante i corsi con borse di studio ex d.lgs. n. 257/1991, volta a ottenere: in via principale, il riconoscimento del diritto a una remunerazione adeguata per il periodo di specializzazione e il pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto dovuto a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, con benefici economici e contributivi; in via subordinata, l’adeguamento annuale della borsa di studio e la sua rideterminazione triennale, con conseguenti condanne anche risarcitorie. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la responsabilità dello Stato e che, in base alle direttive europee, lo Stato fosse tenuto non solo a fissare inizialmente una remunerazione adeguata, ma anche a mantenerne nel tempo l’adeguatezza, senza erosione del potere d’acquisto; chiedevano inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 2) violazione delle norme e dei principi in tema di adeguamento della borsa di studio, deducendo che la Corte d’appello avesse erroneamente negato sia l’aggancio all’indice del costo della vita sia la rideterminazione triennale prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, sul presupposto di un congelamento normativo delle somme, che invece avrebbe reso la remunerazione inadeguata e fonte di responsabilità risarcitoria dello Stato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché conformi a un orientamento ormai consolidato: il recepimento delle direttive è stato considerato compiuto con la l. n. 428/1990 e il d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 non costituisce il primo effettivo recepimento ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non retroattiva; inoltre, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né all’adeguamento per variazione del costo della vita né alla rideterminazione triennale dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, poiché varie norme finanziarie hanno congelato la relativa quota di finanziamento e escluso l’applicazione degli adeguamenti. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già risolta da giurisprudenza consolidata: nessun obbligo residuo di adeguamento periodico della remunerazione dei medici specializzandi iscritti negli anni considerati, nessuna retroattività del d.lgs. n. 368/1999 e nessun motivo per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità dell’appello dichiarata dalla Corte territoriale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi dedotti con i motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base dell’inammissibilità del primo motivo per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 332 c.p.c.

    non è necessaria la notifica dell’impugnazione ai litisconsorti facoltativi non intimati, essendo ormai preclusa l’impugnazione nei loro confronti

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    prevedeva l’adeguamento annuale e triennale della borsa di studio, ma la Corte afferma che tale meccanismo non si applica ai medici specializzandi degli anni considerati

  • art. 11 l. 19 novembre 1999, n. 370

    richiamato nel ricorso; la Corte osserva che il richiamo alle conclusioni dei funzionari della Commissione UE su tale norma è eccentrico e non pertinente

  • art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l’applicazione degli aggiornamenti di cui all’art. 6 d.lgs. 257/1991 per il triennio 1998-2000

  • art. 36, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato il blocco degli aggiornamenti delle borse di studio e la quota di finanziamento

  • art. 46, commi 2 e 3, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha abrogato l’art. 6 d.lgs. 257/1991, salvandone la vigenza solo fino all’anno accademico 2005-2006

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 5 TCEE

    richiamato dai ricorrenti tra le norme europee asseritamente violate

  • art. 189 TCEE

    richiamato dai ricorrenti tra le norme europee asseritamente violate

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell’interpretazione delle norme interne e del rapporto con il diritto UE

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    la Corte ribadisce che il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione non ha efficacia retroattiva sui rapporti precedenti

  • d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8

    richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni rilevanti

  • l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300

    richiamata dalla Corte per escludere l’applicazione retroattiva del nuovo sistema retributivo

  • d.l. 30 dicembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito in l. 14 febbraio 1993, n. 438

    parte della sequenza normativa che ha congelato gli adeguamenti triennali

  • l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 36

    norma di blocco degli adeguamenti

  • l. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33

    norma di blocco degli adeguamenti

  • l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 66

    norma di blocco degli adeguamenti

  • l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12

    norma chiave che esclude l’applicazione degli aggiornamenti di cui all’art. 6 d.lgs. 257/1991

  • l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22

    norma di blocco richiamata dalla Corte

  • l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36

    norma di blocco richiamata dalla Corte

  • l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 212

    ha prorogato il blocco per il triennio 2006-2008

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7

    ha prorogato ulteriormente il blocco per gli anni 2009-2013

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE

    richiamate dai ricorrenti; la Corte afferma che gli obblighi di recepimento sono già stati soddisfatti e che non vi è una disciplina UE che definisca criteri della remunerazione adeguata

Massime di principio

  • Il recepimento delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi si considera compiuto con la disciplina nazionale del 1990-1991; il successivo riordino del 1999 non integra un ulteriore obbligo di recepimento con effetti retroattivi sui rapporti anteriori.
  • In assenza di una definizione unionale di "remunerazione adeguata" e dei relativi criteri di quantificazione, spetta al legislatore nazionale determinare l’ammontare del compenso, nell’esercizio della propria discrezionalità.
  • Le norme finanziarie succedutesi nel tempo possono validamente congelare l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi e escludere l’applicazione degli adeguamenti annuali e triennali previsti dalla disciplina originaria.
  • Il blocco legislativo degli aggiornamenti economici dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 riguarda l’intero meccanismo di adeguamento, comprensivo sia della rivalutazione collegata al costo della vita sia della rideterminazione triennale.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità si è già consolidata sul punto, il motivo di ricorso che ripropone la medesima questione in contrasto con tale orientamento è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Non è necessario rimettere alla Corte di giustizia questioni interpretative che non presentano un reale dubbio ermeneutico sulla disciplina unionale rilevante o che concernono profili già ritenuti irrilevanti dalla giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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