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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La lite riguarda un conflitto tra proprietari confinanti in tema di opere edilizie eseguite su un immobile contiguo: la parte attrice aveva chiesto l'accertamento di varie invasioni e il ripristino dello stato dei luoghi, tra cui l'eliminazione di finestre, tubazioni, una centrale termica e soprattutto di un bagno sporgente sull'androne di proprietà esclusiva asserita dell'attore. Dopo un primo rigetto e un successivo accoglimento parziale in appello sulle vedute, la causa era stata rinviata solo sul capo relativo al bagno. Il giudice di rinvio aveva però negato la domanda ritenendo non provata la proprietà esclusiva dell'androne su cui il bagno aggettava. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909, 2697, 832, 840, 873 e 905 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che sulla proprietà esclusiva dell'androne e sui confini si fosse formato un giudicato interno, non più rimettibile in discussione dal giudice di rinvio; 2) violazione delle norme sulle spese processuali, assumendo il diritto all'integrale rifusione delle spese in ragione dell'esito favorevole della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, pur non essendo la proprietà esclusiva dell'androne stata oggetto di un capo autonomo del dispositivo precedente, la relativa statuizione costituiva comunque un accertamento decisorio idoneo a formare giudicato interno, poiché risultante dalla combinazione di fatto, norma ed effetto e non riducibile a mera argomentazione. Il giudice di rinvio non poteva dunque ignorare tale accertamento e rimettere in discussione la natura proprietaria dell'androne; di conseguenza la domanda sul bagno aggettante andava riesaminata alla luce di quel giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro della forza del giudicato sostanziale che impedisce di rimettere in discussione l'accertamento definitivo già formatosi

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova della proprietà esclusiva

  • art. 832 c.c.

    richiamato tra le norme sulla proprietà per sostenere l'appartenenza esclusiva dell'androne

  • art. 840 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di estensione della proprietà e delle conseguenze sull'area contesa

  • art. 873 c.c.

    richiamato in relazione alle distanze e alle opere edilizie contestate

  • art. 905 c.c.

    richiamato in relazione alle vedute e alle aperture sui fondi confinanti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per denunciare il contrasto con il giudicato interno

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato quale vizio dedotto per violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • artt. 91, 92, 93 e 385 comma 3 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite e delle spese del giudizio di rinvio

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere l'incompatibilità del Presidente del collegio che aveva partecipato al precedente giudizio di cassazione

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria successiva del ricorrente

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel rinvio alla Corte territoriale per il riesame conforme ai principi di diritto

Massime di principio

  • Il giudicato interno non riguarda soltanto i capi espressamente contenuti nel dispositivo, ma può formarsi anche su una statuizione decisoria desumibile dalla motivazione, purché essa risolva una questione dotata di autonomia e individualità propria.
  • Per distinguere tra mero argomento e capo della decisione occorre verificare se l'affermazione del giudice rappresenti una sequenza di fatto, norma ed effetto idonea a incidere stabilmente sulla controversia; le sole argomentazioni strumentali o accessorie non generano giudicato.
  • Il giudice di rinvio non può riesaminare un accertamento ormai definitivo, né disattenderlo indirettamente attraverso una diversa qualificazione del bene o dei confini controversi.
  • Quando una domanda successiva dipende logicamente da un punto già coperto da giudicato, tale accertamento deve essere assunto come presupposto vincolante nella nuova decisione.
  • Se il primo motivo di ricorso investe con successo un punto pregiudiziale della decisione, le censure consequenziali, come quelle sulle spese, restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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