Cassazione Penale, Sentenza n. 46454/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 14/10/2022 con cui il Tribunale di Trapani, rigettando l'istanza della curatela fallimentare, aveva rifiutato la restituzione di un libretto di risparmio intestato alla curatela e aveva confermato l'attribuzione dei poteri amministrativi e gestori della società Demetra S.r.l. all'Amministrazione Giudiziaria, nonostante il dissequestro e la restituzione alla curatela di quote e parte del patrimonio aziendale. La curatela denunciava violazione degli artt. 24, comma 1-bis, 20 comma 1 e 64 comma 10 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 42 della legge fallimentare, sostenendo che il libretto non era stato specificamente sottoposto a provvedimento cautelare e che, in caso di revoca del sequestro prima della chiusura del fallimento, la gestione dei beni deve tornare al curatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di prevenzione per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, se risultasse che il libretto di risparmio è ancora sottoposto a vincolo, occorre disporne la restituzione alla curatela (poiché il saldo derivava da vendita di beni aziendali), e ha chiarito che, alla luce dell'art. 64 comma 10 D.Lgs. n. 159/2011 e della restituzione del restante patrimonio aziendale, la gestione della società fallita deve tornare al curatore fallimentare. Il Tribunale di rinvio dovrà verificare lo stato del sequestro sul libretto e individuare l'organo preposto alla gestione del patrimonio aziendale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011, art. 24, comma 1-bis
La norma è richiamata in relazione all'estensione della confisca alle quote societarie e al compendio aziendale; la Corte segnala che la lettura del Tribunale non è stata coerente e che la restituzione parziale delle quote comporta la restituzione dei beni aziendali non confiscati.
D.Lgs. n. 159/2011, art. 20, comma 1
Richiamata come norma generale sulle misure patrimoniali; la Corte osserva che il Tribunale non ha motivato compiutamente la scelta di mantenere la gestione in capo all'amministrazione giudiziaria nonostante la restituzione di parte del patrimonio aziendale.
D.Lgs. n. 159/2011, art. 64, comma 10
«se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9»
La Corte applica la norma nel senso che la revoca del sequestro prima della chiusura del fallimento comporta il rientro dei beni nella massa attiva e la consegna al curatore, con conseguente ritorno della gestione societaria al curatore fallimentare.
Legge fallimentare, art. 42
Richiamata per il principio che, in caso di fallimento, gli organi fallimentari hanno la competenza all'amministrazione e gestione dei beni aziendali; la Corte ritiene che la gestione spetti al curatore una volta che i beni siano riconsegnati alla massa.
Codice civile, art. 2555
Citato come riferimento per i beni costituiti in azienda; rilevanza nel determinare quali cespiti aziendali rientrino nella confisca o nella restituzione.
Massime di principio
- Se il sequestro o la confisca è revocato prima della chiusura del fallimento, i beni rientrano nella massa attiva e la gestione deve essere riconsegnata al curatore ai sensi dell'art. 64 comma 10 D.Lgs. n. 159/2011.
- La restituzione di quote societarie e del patrimonio aziendale non confiscati comprende altresì i cespiti aziendali e i relativi proventi (es. saldi di libretti o conti derivanti da liquidazione di beni aziendali), salvo che tali cespiti siano specificamente assoggettati a provvedimenti cautelari.
- Il giudice che mantiene l'amministrazione presso l'amministrazione giudiziaria deve motivare esplicitamente le ragioni giuridiche e fattuali di tale scelta, soprattutto quando è intervenuta restituzione di parte significativa del patrimonio alla curatela.
- In presenza di un fallimento, la legge fallimentare attribuisce in via ordinaria la gestione dei beni aziendali agli organi fallimentari (curatore), e deroghe a tale principio richiedono motivazione solida.
- Prima di negare la restituzione di conti o libretti intestati alla curatela, occorre verificare l'effettiva esistenza di un vincolo o di un provvedimento che abbia specificamente interessato quegli strumenti.
- In caso di incertezza sulla portata del sequestro/confisca o sulla titolarità e gestione dei beni aziendali, la soluzione corretta è disporre accertamenti istruttori o il rinvio per valutazioni ulteriori da parte del giudice di prevenzione.
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