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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 496/2023 in data 21 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 496/2023, divenuta irrevocabile, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’eseguire la sentenza n. 496/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docente relativa ai periodi indicati nel ricorso, per l’importo di euro 2.320,12, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia mediante certificazione della cancelleria e ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 4 giugno 2024, l’obbligazione non era stata adempiuta. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, in quanto risultavano documentati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento dell’obbligo pecuniario. Il giudice ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di corrispondere quanto dovuto entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, o un dirigente o funzionario da questi delegato, stabilendo che l’intervento sostitutivo si attivi su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale non eseguito.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, anche quando il titolo da eseguire è costituito da una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale consente di ritenere superato il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La ricorribilità in ottemperanza presuppone la dimostrazione dell’esistenza e del contenuto del giudicato, del suo passaggio in giudicato e dell’inerzia dell’amministrazione obbligata; la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni rafforzano il quadro documentale dedotto dal ricorrente.
  • Per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere rispettato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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