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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6798/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), deducendo: 1) nullità o improcedibilità dell'azione per difetto di querela, asserendo che la querela era stata proposta da Rocco Pietrafesa mentre il contratto di noleggio era tra l'imputato e Danilo Pietrafesa (unico legittimato alla restituzione); 2) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il reato, di natura istantanea, si sarebbe consumato con la scadenza del noleggio (31/01/2015 o 01/02/2015) e che, tenute presenti le sospensioni, il termine di prescrizione sarebbe decorso il 16/01/2024, prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono non consentiti, generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo: è stato ritenuto reiterativo e privo di confronto con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva ampiamente motivato la tempestiva e valida presentazione della querela valorizzando principi sulla rappresentanza. Sul secondo motivo: la censura sulla prescrizione è stata considerata manifestamente infondata e generica; la Corte ha richiamato che l'appropriazione indebita è reato istantaneo ma ha accertato che, per il caso concreto, le sospensioni disposte per rinvii richiesti dalla difesa (per complessivi 1 anno, 10 mesi e 28 giorni) hanno posticipato la maturazione della prescrizione al 28/10/2024, data successiva alla sentenza di appello (08/05/2024). La Corte ha inoltre osservato che le note di trattazione in appello erano generiche e non costituivano un motivo di appello valido sulla prescrizione. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La Corte non ha potuto rilevare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione decaduta dopo l'appello) a causa dell'inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita, indicato come il reato contestato all'imputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso deve esporre i motivi nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen.

    Invocato per spiegare che il rinvio del processo disposto su richiesta della difesa comporta la sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio; la Corte lo applica indipendentemente dall'accordo o opposizione delle altre parti.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamato per definire i casi tassativi in cui un 'termine a difesa' è riconosciuto; la Corte ha precisato che i rinvii concessi nel caso non rientravano nell'ambito di cui all'art. 108.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che, se il ricorso è inammissibile e non si forma valido rapporto di impugnazione, la Corte non può rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (ad es. prescrizione successiva alla sentenza impugnata).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La validità della querela può esser valutata anche alla luce dei poteri di rappresentanza e non solo in base alla querela formale: il giudice di merito deve essere affrontato nel gravame in modo specifico, non con reiterazioni generiche in cassazione.
  • Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo: la prescrizione decorre dal momento dell'atto appropriativo, ma sospensioni e rinvii processuali richiesti dalla difesa sospendono il decorso della prescrizione per tutta la loro durata.
  • In cassazione i motivi che non confrontano puntualmente la motivazione del giudice di secondo grado risultano non consentiti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le deduzioni sulla prescrizione devono essere formulate con precisione e con il calcolo puntuale dei termini e delle sospensioni; allegazioni generiche o esplorative non sono valutabili come motivi di gravame.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non è possibile chiedere alla Corte di cassazione di rilevare cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla decisione impugnata.

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