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Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione: - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2025, con la quale la Dirigente della Direzione opere pubbliche del Comune di -OMISSIS- ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla località Porto Massimo; - “ove e per quanto occorra”, della relazione del Servizio vigilanza edilizia prot. n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione ha eliminato l'atto oggetto della controversia e soddisfatto l'interesse azionato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.

TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate in località Porto Massimo, unitamente alla relazione di vigilanza edilizia e agli atti presupposti e consequenziali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione di alcune opere edilizie, nonché, ove occorrente, la relazione del Servizio vigilanza edilizia e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela l'ordinanza impugnata; entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere conseguente all'eliminazione dell'atto impugnato e al venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e le parti chiedono concordemente la definizione del giudizio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta concordemente dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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