Sentenza n. 188/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione: - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2025, con la quale la Dirigente della Direzione opere pubbliche del Comune di -OMISSIS- ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla località Porto Massimo; - “ove e per quanto occorra”, della relazione del Servizio vigilanza edilizia prot. n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione ha eliminato l'atto oggetto della controversia e soddisfatto l'interesse azionato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate in località Porto Massimo, unitamente alla relazione di vigilanza edilizia e agli atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione di alcune opere edilizie, nonché, ove occorrente, la relazione del Servizio vigilanza edilizia e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela l'ordinanza impugnata; entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere conseguente all'eliminazione dell'atto impugnato e al venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e le parti chiedono concordemente la definizione del giudizio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta concordemente dalle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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