Cassazione Penale, Sentenza n. 29176/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per un fatto commesso a Scanzano Jonico il 4 aprile 2017, ricostruito come accesso abusivo a un sistema informatico/operazione di ricarica o bonifico mediante uso indebito delle credenziali della persona offesa, con profitto di euro 2.770,00. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello non avesse risposto alle censure difensive sull'insufficienza della prova della manipolazione del sistema e della riferibilità dell'indirizzo IP all'imputato; 2) violazione di legge per errata qualificazione giuridica e per insussistenza della prova dell'illecita violazione del sistema, evidenziando che la somma non sarebbe mai entrata nella disponibilità dell'imputato e che il soggetto beneficiario non coincide automaticamente con l'autore dell'abuso; 3) violazione degli artt. 152 c.p. e 339-340 c.p.p. per mancata declaratoria di improcedibilità o di non luogo a procedere a seguito della remissione di querela ritenuta intervenuta in udienza; 4) violazione di legge e motivazione sull'aggravante dell'art. 640-ter, comma 3, c.p., assumendo che il furto/uso dell'identità digitale non fosse stato contestato e che vi fosse mutamento del fatto e lesione del diritto di difesa; 5) violazione di legge e motivazione in relazione all'art. 56 c.p., sostenendo che, non essendosi perfezionato profitto e danno, il fatto avrebbe dovuto al più essere qualificato come tentativo di frode informatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, reiterativi delle censure già proposte in appello o comunque manifestamente infondati. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui l'imputato aveva concorso nel reato di frode informatica aggravata mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, con accredito di euro 2.770,00 su una carta riconducibile all'imputato, attivata personalmente e poi utilizzata per operazioni successive. Ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione, osservando che l'aggravante era chiaramente desumibile in fatto dalla contestazione, e ha ritenuto irrilevante la remissione di querela perché il reato era procedibile d'ufficio in ragione dell'aggravante. Infine, ha escluso la configurabilità del tentativo, affermando che il reato si era consumato quando la somma era uscita dalla sfera patrimoniale della persona offesa ed era stata accreditata su un diverso rapporto intestato a terzi.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c), e)
norma sui motivi di ricorso per cassazione richiamata per fondare le censure di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto tali motivi generici o manifestamente infondati.
art. 640-ter c.p.
la Corte ha ricondotto il fatto alla frode informatica e ha ritenuto integrata l'aggravante dell'indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, con procedibilità d'ufficio.
art. 152 c.p.
richiamato dalla difesa sulla remissione tacita della querela; la Corte ha escluso l'effetto estintivo o impeditivo perché la fattispecie contestata era procedibile d'ufficio per effetto dell'aggravante.
art. 339 c.p.p.
richiamato dalla difesa tra le norme processuali sulla remissione di querela e sulla procedibilità; non accolto.
art. 340 c.p.p.
richiamato dalla difesa tra le norme processuali sulla remissione di querela e sulla procedibilità; non accolto.
art. 521 c.p.p.
invocato per la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha escluso la violazione perché l'aggravante risultava chiaramente contestata in fatto.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al principio del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte ha escluso la lesione prospettata.
art. 6 CEDU
invocato dalla difesa sul diritto a un processo equo e sulla risposta alle doglianze; la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 56 c.p.
richiamato per sostenere la forma tentata del reato; la Corte ha escluso il tentativo perché il delitto si era consumato con l'uscita della somma dalla sfera patrimoniale della persona offesa e il suo accredito su altro conto.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la modalità di enunciazione dei motivi del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e confutate in appello, specie quando la motivazione di merito sia logica, completa e aderente alle risultanze istruttorie.
- L'aggravante dell'indebito utilizzo dell'identità digitale può ritenersi integrata quando l'agente utilizzi consapevolmente credenziali altrui per accedere o operare in un sistema informatico, anche se le credenziali siano state reperite da terzi e anche se il sistema sia gestito da soggetti privati.
- Ai fini del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è sufficiente che la circostanza aggravante risulti chiaramente descritta in fatto nell'imputazione, pur in assenza del richiamo formale alla norma, purché la descrizione consenta all'imputato un pieno esercizio del diritto di difesa.
- La remissione di querela non incide sulla procedibilità quando il reato, per effetto di un'aggravante contestata e ritenuta in fatto, sia procedibile d'ufficio.
- La consumazione della frode informatica o di analoghe condotte patrimoniali si verifica quando la somma esce dalla sfera patrimoniale della persona offesa ed è accreditata su un diverso rapporto, non essendo necessario che l'agente conservi stabilmente la disponibilità materiale del denaro.
- La censura sulla qualificazione tentata del reato è infondata se l'evento patrimoniale si è già realizzato, anche quando l'imputato non abbia poi trattenuto la somma per effetto di blocchi o storni successivi.
- In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto dei giudici di merito se sorrette da argomentazione coerente e non manifestamente illogica, soprattutto in presenza di doppia conforme.
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