Cassazione Penale, Sentenza n. 5027/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si contestava l'assoluzione dall'accusa di concussione (art. 317 c.p.) sostenendo che il dott. Pepe, abusando della sua qualifica, aveva esercitato pressioni costrittive (minacce esplicite e implicite, avvio reiterato di procedimenti disciplinari, denigrazione pubblica) per costringere il dott. Minelli a dimettersi da direttore sanitario del Centro IMID, con l'obiettivo di ottenere un'utilita indebita rappresentata dalla chiusura del Centro e dal vantaggio professionale/politico. I ricorrenti denunciavano vizi di motivazione, travisamento delle prove dichiarative e erronea applicazione degli elementi costitutivi della concussione (abuso della qualifica/poteri, natura e ingiustizia della minaccia, nesso causale tra le condotte e le dimissioni).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile come infondati. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui il Presidente dell'Ordine aveva poteri disciplinari relativi anche a comportamenti attinenti alla salute pubblica e che tali poteri erano esercitati nell'ambito delle sue attribuzioni. La Corte ha ritenuto non provato l'abuso costrittivo necessario per la concussione: le condotte contestate (iniziative disciplinari, comunicazioni pubbliche, toni accesi nei colloqui) non costituivano minaccia di un male ingiusto contra ius né erano idonee a privare la vittima di ogni margine di autodeterminazione; inoltre non è stato dimostrato un nesso causale diretto tra le condotte e le dimissioni del dott. Minelli né l'esistenza di un'utilita indebita effettiva per il dott. Pepe. La sentenza di appello che aveva assolto Pepe per non sussistenza del fatto è stata pertanto confermata.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
Definisce la concussione come condotta di un pubblico ufficiale che, abusando della qualifica o dei poteri, costringe la vittima mediante minacce o pressioni a dare o promettere un'utilita. La Corte ricorda che rilevano: (1) l'abuso della qualifica o dei poteri concretamente esercitato in forma di facere; (2) la costrizione idonea a privare la vittima della libera autodeterminazione; (3) la prospettazione di un male ingiusto contra ius; (4) l'utilita perseguita, anche non patrimoniale.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte chiarisce che le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono da sole fondare la condanna purché sottoposte a un controllo di credibilita soggettiva e attendibilita intrinseca piu penetrante e, se costituita parte civile, opportunamente corroborate da riscontri.
d.P.R. n. 221/1950, art. 38
Individua le competenze e le fattispecie disciplinari dell'Ordine professionale; la Corte ha interpretato tali poteri come comprensivi di attivita di verifica e impulso di procedimenti disciplinari per fatti attinenti alla deontologia e alla salute pubblica.
d.P.R. n. 137/2012, art. 4
Richiamato in relazione alle contestazioni disciplinari mosse al direttore sanitario e alle sanzioni possibili; utile per valutare la legittimità dell'avvio del procedimento disciplinare e la rilevanza delle censure deontologiche.
Massime di principio
- Per integrare la concussione occorre provare non solo toni aggressivi o iniziative disciplinari, ma un abuso della qualifica concreto e un comportamento costrittivo che prospetti un male ingiusto effettivamente in dominio dell'agente
- La minaccia puo essere implicita o espressa, ma deve essere oggettivamente idonea a comprimere la liberta di autodeterminazione della vittima in maniera sostanziale
- Non ogni prospettazione di procedimento disciplinare costituisce di per sé un male ingiusto: va valutata la legittimità dell'azione e se la sanzione prospettata sia contra ius
- E' necessario dimostrare il nesso causale tra la condotta costrittiva e la manifestazione di volontà estorta (es. dimissioni); la mera correlazione temporale non basta
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la responsabilità penale, ma richiedono un controllo di credibilita piu rigoroso e, se possibile, riscontri esterni
- L'utilita perseguita può essere anche non patrimoniale (prestigio, vantaggio politico/professionale), ma deve essere concreta e collegata causalmente alle condotte
- Nelle controversie che coinvolgono atti di autorita disciplinare occorre verificare preliminarmente l'ambito e i limiti dei poteri dell'organo per distinguere tra esercizio legittimo e uso strumentale dei poteri
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