Ordinanza n. 1440/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto n° 0103723 del 22.12.2025 notificato in pari data con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio abilitante rilasciato in Spagna, presso l'Università Antonio De Nebrija, Paese Membro dell'Unione Europea, ai fini dell'esercizio della professione di docente., nonché per il riconoscimento dell'equivalenza del “Corso Superiore di Specializzazione in Assistenza ai Bisogni Speciali di sostegno Educativo” conseguito in Spagna in data 01.03.2024 e di ogni atto ad esso presupposto e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di studio abilitante conseguito in Spagna e dell'equivalenza di un corso di specializzazione in assistenza ai bisogni educativi speciali di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza volta a ottenere il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, di un titolo di studio abilitante rilasciato in Spagna da un'università di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché il riconoscimento dell'equivalenza di un corso superiore di specializzazione in assistenza ai bisogni speciali di sostegno educativo conseguito in Spagna. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, limitandosi a riferire la domanda di annullamento e quella cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché dal provvedimento impugnato non emergeva che il ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno e, pertanto, non risultava provato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego di riconoscimento del titolo. In assenza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate. Il merito della domanda di annullamento non è stato deciso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha escluso il periculum in mora e ha quindi respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesività dell'atto impugnato non è sufficiente.
- Quando il periculum in mora è ritenuto insussistente, il giudice può omettere l'esame del fumus boni iuris e respingere la domanda cautelare sulla sola base dell'assenza del danno grave e irreparabile.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo abilitante non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile se il ricorrente non dimostra di essere titolare di un rapporto di insegnamento sul sostegno la cui prosecuzione o instaurazione dipenda dal riconoscimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 633/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1432/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1434/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →