Cassazione Penale, Sentenza n. 40637/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata accolta la doglianza sullo stato di necessità e non si è proceduto ad alcun rinvio in quanto la estinzione del reato per prescrizione rende superflua ogni ulteriore valutazione di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto di energia elettrica lamentando: 1) la sussistenza dello stato di necessità; 2) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriore alla sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la sentenza di primo grado aveva riconosciuto soltanto una delle aggravanti inizialmente contestate, per cui il reato va qualificato come furto monoaggravato; il termine massimo di prescrizione per tale fattispecie è di sette anni e sei mesi; la prescrizione decorre dall'ultima captazione abusiva, individuata nel 19 febbraio 2014; non risultando periodi di sospensione o interruzione, il termine massimo è invece decorso il 9 agosto 2021, dunque anteriormente alla pronuncia impugnata.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto e le aggravanti; nella vicenda la contestazione originaria recava due aggravanti (nn. 2 e 7) ma il giudice di primo grado ne ha riconosciuta soltanto una, influenzando il calcolo del termine di prescrizione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di proporre in cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ne conferma l'ammissibilità anche se proposta come unico motivo
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come norma cui attenersi nel caso di elementi che giustifichino una pronuncia diversa; qui la Corte rileva l'assenza di elementi che consentano applicazione alternativa e procede alla declaratoria di estinzione per prescrizione
giurisprudenza citata (Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta)
Principio secondo cui, nelle captazioni multiple di energia, l'ultima captazione determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione trattandosi di consumazione prolungata di un unico furto
Massime di principio
- In reati di appropriazione protratta nel tempo (es. furto di energia) la prescrizione decorre dall'ultima manifestazione produttiva del reato, ossia dall'ultimo atto materiale illecito
- Se in imputazione sono indicate più aggravanti ma il giudice di merito ne riconosce solo alcune, il calcolo della prescrizione deve essere effettuato sulla base della fattispecie effettivamente accertata
- La prescrizione può essere eccepita anche in cassazione con un unico motivo e, se risultante dai fatti e dagli atti, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- È essenziale verificare periodi di sospensione o interruzione della prescrizione (procedimenti, atti interruttivi, misure cautelari, etc.); in loro assenza il termine scade normalmente e produce l'estinzione del reato
- Quando la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza impugnata, la declaratoria di estinzione impedisce che il giudice di legittimità entri nel merito della prova o di altre eccezioni non decisive
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