Ordinanza n. 90/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Rieti n. -OMISSIS-, notificato in data 24.10.2025, inerente un divieto per il ricorrente di accedere per anni tre in tutti i palazzetti dello sport, stadi e campi sportivi o, comunque, luoghi in cui si svolgono le competizioni della società “Pistoia Basket”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Rieti recante il divieto, per tre anni, di accesso a palazzetti dello sport, stadi, campi sportivi e altri luoghi in cui si svolgono le competizioni della società Pistoia Basket
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento questorile che gli vietava per tre anni l'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni della società Pistoia Basket. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto della necessità di acquisire una relazione dettagliata sui fatti di causa, anche in considerazione dei motivi dedotti nel ricorso. Il giudice ha ritenuto che, a una prima sommaria delibazione, la controversia richiedesse un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio a carico della Questura di Rieti, consistente nell'acquisizione di una relazione dettagliata sui fatti di causa, da depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La domanda cautelare di sospensione del provvedimento è stata respinta, poiché, nelle more dell'istruttoria e anche all'esito della comparazione degli interessi contrapposti, non sono stati ravvisati i presupposti per sospendere l'atto. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 14 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare, ma il giudice ha ritenuto insussistenti, allo stato, i presupposti per sospendere l'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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