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Sentenza

Sentenza n. 551/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 4 giugno 2025, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto: -) il ricorso principale, l’annullamento del decreto del 19 aprile 2024, notificato il 13 maggio 2024, con cui il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto la destituzione dal servizio di -OMISSIS-; della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Palermo del 9 marzo 2024, recante proposta di irrogazione della suddetta sanzione disciplinare e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, espresso o tacito, e, in particolare, del decreto del 15 gennaio 2024 con cui è stata annullata in autotutela la precedente delibera del Consiglio provinciale di disciplina favorevole al ricorrente e del provvedimento con cui è stata disposta la cessazione della posizione di aspettativa speciale, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, del d.P.R. n. 339 del 1982; ha chiesto dichiararsi fondata la richiesta di accertamento del diritto al transito nei ruoli civili del Ministero dell’Interno, in forza della domanda presentata il 20 febbraio 2023, con conseguente conservazione del posto di lavoro, nonché la condanna della medesima Amministrazione al risarcimento dei danni; -) il ricorso con motivi aggiunti, il provvedimento di archiviazione della procedura di transito adottato dal Ministero dell’Interno in data 20 agosto 2024 e il rigetto dell’istanza di transito del Ministero della Giustizia del 19 agosto 2024;

Giustizia amministrativa202500905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto l’impugnazione della destituzione dal servizio e dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti contro l’archiviazione e il rigetto della procedura di transito nei ruoli civili

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, errori in procedendo e in iudicando, omessa pronuncia, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e violazione delle norme processuali. In particolare, ha sostenuto che sulla domanda di transito nei ruoli civili presentata il 20 febbraio 2023 si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982, decorso il termine di 150 giorni, nonostante la domanda indicasse alternativamente il Ministero della Giustizia o l’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno. Ha inoltre contestato la legittimità dell’autotutela esercitata sulla precedente deliberazione disciplinare favorevole, la violazione delle garanzie partecipative, la sostituzione di componenti del Consiglio provinciale di disciplina, l’accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti, la loro sussunzione nelle fattispecie dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981, la proporzionalità della destituzione e la competenza del Capo della Polizia ad adottare la sanzione dopo il perfezionamento del transito. È stata altresì riproposta la domanda risarcitoria.

La decisione

Il CGARS ha accolto il motivo relativo alla formazione del silenzio-assenso sulla domanda di transito. Ha ritenuto che l’istanza del 20 febbraio 2023 fosse tempestiva, corredata degli elementi necessari e preceduta dal giudizio della Commissione medica ospedaliera di permanente non idoneità al servizio di polizia, con idoneità all’impiego nei ruoli civili. Il termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 è stato qualificato come perentorio e il silenzio maturato alla scadenza, il 20 luglio 2023, come silenzio-assenso tipizzato, produttivo dell’effetto di accoglimento e del diritto al transito. La formulazione alternativa della domanda non impediva tale effetto, poiché una domanda contenente gli elementi essenziali può dar luogo al silenzio-assenso anche se non conforme alla disciplina sostanziale; l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o adottare un provvedimento espresso entro il termine. Anche gli eventuali accertamenti sui requisiti fisici, professionali e attitudinali dovevano essere svolti entro i 150 giorni. Il dipendente è stato quindi dichiarato transitato nei ruoli civili dal 20 luglio 2023, con riconoscimento delle spettanze economiche da tale data e collocamento in aspettativa speciale dal 20 febbraio al 20 luglio 2023. Quanto alla destituzione, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 55-bis, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale della Polizia di Stato e, quindi, non ha ravvisato l’incompetenza del Capo della Polizia per il solo fatto del successivo transito. Tuttavia, poiché la destituzione aveva efficacia ex nunc dal 13 maggio 2024 e il transito si era perfezionato anteriormente, è stata ritenuta priva di utilità concreta ogni decisione sulla legittimità della destituzione; i relativi motivi d’appello sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda risarcitoria è stata respinta quanto alla fondatezza e dichiarata comunque inammissibile perché formulata in termini generici e non integrabile mediante memorie non notificate. L’appello incidentale delle amministrazioni è stato ritenuto inammissibile per difetto di soccombenza. Le spese del doppio grado sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico solidale delle amministrazioni costituite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rifusione dei contributi unificati.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 3 e 8 d.P.R. n. 339/1982

    Il trasferimento del personale ... nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato ... si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni ... Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

    La disciplina speciale consente il transito del personale della Polizia di Stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nei ruoli civili; il termine di 150 giorni è perentorio e il suo decorso senza provvedimento determina il silenzio-assenso e il consolidamento del diritto al transito.

  • art. 8, ultimo comma, d.P.R. n. 339/1982

    Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

    L’aspettativa speciale decorre dalla presentazione della domanda e dura fino al perfezionamento del transito; il trattamento economico è quello goduto al momento del giudizio di non idoneità e non beneficia degli incrementi che sarebbero maturati nel frattempo.

  • art. 7 d.P.R. n. 737/1981

    La norma disciplina le fattispecie di illecito disciplinare rilevanti per il personale della Polizia di Stato; la decisione non ne esamina nel merito la concreta applicazione, poiché le relative censure sono dichiarate improcedibili.

  • art. 19 d.P.R. n. 737/1981

    La norma regola l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato.

  • art. 20 d.P.R. n. 737/1981

    La norma disciplina la composizione del Consiglio provinciale di disciplina, senza imporre l’immutabilità dei suoi componenti nelle fasi rinnovate del procedimento.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima.

    La disposizione non si applica al personale della Polizia di Stato, il cui procedimento disciplinare resta regolato dalla disciplina speciale del d.P.R. n. 737 del 1981.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il silenzio-assenso, una volta formatosi, può essere rimosso dall’amministrazione competente mediante autotutela nei limiti e secondo i presupposti previsti per l’annullamento d’ufficio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, la decisione non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, giuridica, strumentale o morale.

  • art. 30 c.p.a.

    Il risarcimento da attività amministrativa richiede l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell’illecito e della spettanza del bene della vita; una domanda generica non è ammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    È risarcibile soltanto la perdita economica ingiusta, ossia verificatasi con modalità contrarie al diritto, non qualsiasi pregiudizio economico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità della parte quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Nella procedura di transito del personale della Polizia di Stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto, il termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 è perentorio: se l’amministrazione non provvede entro tale termine, si forma il silenzio-assenso e il dipendente acquisisce il diritto al transito.
  • Il silenzio-assenso tipizzato sul transito nei ruoli civili può formarsi anche quando la domanda, pur contenendo gli elementi essenziali e la documentazione necessaria, non sia pienamente conforme alla disciplina sostanziale o indichi alternativamente più amministrazioni destinatarie. L’amministrazione deve eventualmente attivare il soccorso istruttorio o adottare un diniego espresso entro il termine di legge.
  • Tutti gli accertamenti e gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi ai requisiti fisici, professionali o attitudinali e agli eventuali esami presso l’amministrazione ricevente, devono essere svolti entro il termine perentorio di 150 giorni; non è consentito prorogare o sospendere il termine dopo la sua scadenza per impedire il perfezionamento del silenzio-assenso.
  • Il transito nei ruoli civili ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982 costituisce prosecuzione del rapporto di impiego e non nuova assunzione; una volta perfezionatosi, non può essere negato per ragioni diverse da quelle valutabili nel procedimento e nei termini previsti dalla disciplina speciale.
  • Il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato resta regolato dal d.P.R. n. 737 del 1981 e non dall’art. 55-bis, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001; il successivo transito nei ruoli civili non trasferisce automaticamente la competenza disciplinare all’amministrazione ricevente.
  • Quando il transito nei ruoli civili si è perfezionato anteriormente a una destituzione avente efficacia ex nunc, l’impugnazione della destituzione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’eventuale annullamento non può produrre alcuna utilità giuridica o economica concreta.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRapporto di impiego non privatizzatoTermini del procedimento e silenzioProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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