Cassazione Civile, Sentenza n. 9946/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato l'appello dei soci avverso avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA (anni 2007-2008). Le contestazioni riguardavano: recupero di ricavi non dichiarati per presunte vendite con sottofatturazione di immobili, elementi passivi fittizi e IVA non detraibile per operazioni ritenute inesistenti, ammortamenti indeducibili per carenza fisica dei beni, valore incongruo delle rimanenze. I ricorrenti hanno dedotto soprattutto carenze di motivazione della CTR su molteplici punti (in particolare sulla legittimità dell'accertamento induttivo, sulla valutazione dei valori immobiliari, sull'ammissibilità e attendibilità dei documenti contabili e sulla mancata considerazione di fatti e prospetti esibiti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati otto motivi (primo, secondo, terzo, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo) connessi principalmente a motivazione apparente o incomprensibile della sentenza della CTR. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa a tali motivi e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame. Sono state disposte anche le spese del procedimento di cassazione. Altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Invocato in relazione all'obbligo di adeguata motivazione della decisione tributaria; la Corte rileva che la CTR non ha adeguatamente motivato su alcuni motivi di appello, determinando vizio di motivazione apparente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4)
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo del giudice tributario di esaminare e motivare specificamente le doglianze sull'accertamento induttivo e sulla valutazione delle prove contabili; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR su tali profili.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4) e 5)
Norma di cassazione per omessa o insufficiente motivazione e per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto sussistere il vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione.
TUIR, artt. 92 e 93
Richiamati in relazione ai criteri e agli obblighi documentali per la valutazione delle rimanenze e dei lavori in corso; la CTR aveva ritenuto che le prescrizioni non fossero rispettate e che l'accertamento induttivo fosse legittimo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai poteri di accertamento d'ufficio e ai criteri valutativi; la questione è stata trattata nel contesto più ampio delle censure sulla motivazione dell'appello.
codice civile, art. 2214
Riferimento ai libri obbligatori e alle scritture contabili; i ricorrenti hanno contestato l'obbligo e la forma delle scritture di magazzino, ma la CTR aveva ritenuto carente la documentazione.
codice civile, art. 2697
Principio della prova della circostanza; richiamato nella discussione sull'onere probatorio relativo ai costi e alle scritture esibite.
codice di procedura civile, art. 115
Invocato dai ricorrenti in ordine alla formazione e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato l'apprezzamento delle prove contabili.
TUIR, art. 109; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Richiamati in relazione ai principi di determinazione del reddito e alle regole di presunzione e rettifica dell'imponibile; la questione è stata affrontata nel contesto della legittimità dell'accertamento induttivo e della necessità di documentazione idonea per computare costi in nero.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare in modo chiaro e specifico su ciascuna censura sollevata: una motivazione sintetica o apparente può essere causa di cassazione per vizio di motivazione.
- Negli accertamenti induttivi extracontabili è necessario che l'Amministrazione rispetti i presupposti normativi (es. TUIR artt. 92-93) e che il giudice valuti concretamente la idoneità della documentazione esibita dal contribuente.
- La semplice esibizione di documenti contabili o di prospetti non esonera il giudice dall'obbligo di spiegare perché tali documenti siano o meno ritenuti idonei a confutare l'accertamento induttivo.
- Le valutazioni di mercato e i rilievi di verifiche successive (es. acquisizioni della G.d.F.) devono essere chiaramente confrontati e motivati rispetto ai valori adottati dall'Amministrazione nel verbale di accertamento.
- Se la motivazione della sentenza di merito non permette di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame in diversa composizione.
- In procedimenti tributari il carico probatorio è rilevante: voci di costi 'in nero' o presunti devono essere documentate in modo idoneo per essere prese in considerazione dal giudice.
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