Cassazione Penale, Sentenza n. 18308/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità assoluta di vari atti processuali per mancata traduzione in lingua russa: il decreto penale di condanna (17/12/2019), il decreto di citazione diretta a giudizio/ decreto che dispone il giudizio immediato (depositato 26/02/2020), il decreto di citazione emesso dal Presidente della Corte d'appello e la sentenza di appello, ritenendo che l'opposizione al decreto non avesse sanato la nullità e proponendo un'interpretazione estensiva dell'art.143 c.p.p. (anche per analogia) a tutte le fattispecie in cui la mancata traduzione incida sui profili difensivi dell'imputato alloglotto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la censura relativa alla nullità del decreto penale di condanna: la mancata traduzione di tale decreto non integra nullità assoluta e, se richiesta la traduzione, i termini per proporre opposizione decorrono dal momento in cui l'imputato ha effettiva conoscenza del contenuto nella lingua a lui nota. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo all'omessa traduzione del decreto che dispone il giudizio immediato (assimilabile alla citazione a giudizio): tale omissione costituisce una nullità di natura generale (intermedia) che non era stata sanata, atteso che l'imputato non si era personalmente presentato e l'eccezione era stata tempestivamente sollevata nella udienza immediatamente successiva. In applicazione del principio di nullità derivata (art.185 c.p.p.) la Corte ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto il rinvio al primo giudice per la rinnovazione della citazione previa traduzione dell'atto dichiarato nullo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale relativa alla fattispecie di reato (illecito contestato a Shtengelov); utilizzata per descrivere il titolo di reato addebitato all'imputato.
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (attuazione direttiva 2010/64/UE)
Richiamato per spiegare la modifica dell'art.143 c.p.p. e l'obbligo di tutela linguistica per l'imputato alloglotto attraverso traduzione scritta di determinati atti.
art. 143 c.p.p.
«dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio»
Stabilisce l'obbligo di traduzione scritta, entro termine congruo, di specifici atti processuali a favore dell'imputato che non comprende la lingua del procedimento, ma non prevede la sanzione della nullità assoluta per l'omissione.
art. 179 c.p.p.
Citato per chiarire che l'obbligo di traduzione non è espressamente sanzionato come nullità assoluta tra le ipotesi dell'art.179.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza per qualificare la nullità della mancata traduzione in taluni casi come nullità di ordine generale e non assoluta.
art. 161 c.p.p.
Richiamato in giurisprudenza nei casi di notifiche tramite domiciliatario per valutare l'effettività della lesione dei diritti dell'imputato irreperibile o latitante.
art. 464 c.p.p.
Norma sull'opposizione al decreto penale: il decreto che dispone il giudizio immediato è atto conseguente alla proposta di opposizione e contiene elementi richiamati dall'art.429 c.p.p.
art. 429 e art. 456 c.p.p.
Richiamati per spiegare i contenuti formali del decreto che dispone il giudizio e la sua assimilazione alla citazione a giudizio, con conseguente necessità di traduzione per garantire la partecipazione consapevole dell'imputato.
art. 185 c.p.p.
Principio della nullità derivata: ha consentito di disporre l'annullamento delle sentenze e la rinnovazione della citazione in caso di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato.
Massime di principio
- La mancata traduzione di atti processuali a favore dell'imputato alloglotto non comporta automaticamente una nullità assoluta: la disciplina (art.143 c.p.p.) impone l'obbligo di traduzione, ma la sanzione varia a seconda della natura dell'atto.
- Per gli atti decisori (es. sentenze, decreti penali), se l'imputato ha richiesto la traduzione, i termini per proporre impugnazioni decorrono dal momento in cui l'imputato ha effettiva conoscenza del contenuto nella lingua a lui nota.
- La nomina o l'elezione di domicilio presso un difensore (anche di fiducia) non comporta automaticamente rinuncia alla traduzione da parte dell'imputato; tuttavia, l'assenza di traduzione può essere considerata nullità di ordine generale non assoluta e può essere sanata dalla condotta difensiva (comparizione, silenzio, ecc.).
- L'omessa traduzione del decreto che dispone il giudizio immediato (o atto assimilabile alla citazione) costituisce una nullità di natura intermedia che, se tempestivamente eccepita, non viene sanata automaticamente e impone la rinnovazione della citazione previa traduzione dell'atto, salvo che la nullità venga sanata dalla comparizione dell'imputato.
- In pratica, chiunque agisca in difesa di un imputato alloglotto dovrebbe richiedere tempestivamente la traduzione degli atti rilevanti e, se l'omissione sussiste, sollevare l'eccezione nell'udienza immediatamente successiva per preservare il rimedio (annullamento e rinnovazione della citazione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18261/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18262/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18263/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18264/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18266/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18267/2023 del 03/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →