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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 464/2025;

Giustizia amministrativa202502649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 464/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Messina n. 464/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, in relazione al servizio di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi. Le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte del Ministero. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, onere non assolto dal Ministero non costituito. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Al Commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente la disciplina richiamata in sentenza alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e, nel caso esaminato, del titolo esecutivo giudiziale recante la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione, modificazione o impedimento del diritto azionato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la norma sostanziale posta a fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disciplina sull'assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra l'esistenza, la notificazione e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, nonché la persistente inerzia dell'amministrazione dopo il decorso del termine legalmente previsto, sussistono i presupposti per ordinare l'integrale esecuzione del giudicato.
  • In applicazione dell'art. 2697 c.c., nel giudizio di ottemperanza il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta invece all'amministrazione che intenda opporsi dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, compreso l'eventuale adempimento.
  • L'inerzia dell'amministrazione resistente, che non si costituisce e non dimostra l'avvenuta esecuzione o l'inefficacia del titolo, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il ricorrente abbia fornito la prova del giudicato e dell'inadempimento.
  • Nel condannare un'amministrazione all'esecuzione di un giudicato pecuniario, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un Commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria è un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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