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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Enna - Sezione Lavoro e Previdenza, n. 602/2025 dell’8 luglio 2025, resa all’esito del procedimento n. R.G. 1709/2023.

Giustizia amministrativa202502689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della carta elettronica del docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna n. 602/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di € 500,00 per ciascuna annualità. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non risultava aver adempiuto alla pronuncia. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. È stata inoltre chiesta la condanna del Ministero alla penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Enna entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, oppure dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro funzionario dotato della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario non ha diritto a un compenso aggiuntivo, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha applicato per analogia la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione della condanna richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo è stato ritenuto plausibilmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso relativo alla carta elettronica del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio era decorso quando è stato proposto il ricorso di ottemperanza, rendendo ammissibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Ha ulteriormente modificato la disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per imporre l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare il commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione quando la decisione da eseguire è passata in giudicato, l'amministrazione non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione inadempiente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora può essere negata quando l'esecuzione della pronuncia richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo dell'amministrazione risulti plausibilmente riconducibile all'eccezionale mole di procedimenti analoghi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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