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Sentenza

Sentenza n. 14282/2026 - Roma, Sezione 2B

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti nei confronti della diffida inviata dalla -OMISSIS- con PEC in data 2 gennaio 2026, nonché per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 c.p.a., alla sentenza del TAR Lazio -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202603090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: silenzio di Roma Capitale sulla diffida del 2 gennaio 2026 e inottemperanza alla sentenza del TAR Lazio azionata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario vicino)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto cumulativamente l’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e l’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Ha dedotto che Roma Capitale non aveva dato seguito alla diffida con cui era stata sollecitata a esercitare i poteri repressivi edilizi, anche d’ufficio, in relazione a opere abusive realizzate dalla controinteressata, nonostante precedenti sentenze avessero confermato l’abusività di parte degli interventi e imposto ulteriori accertamenti. Ha inoltre dedotto l’inottemperanza alla sentenza che aveva annullato una nota comunale per superamento dei limiti di superficie accessoria, difetto di istruttoria sulle quote altimetriche del locale garage, difetto di motivazione sul mutamento di destinazione d’uso e mancata ostensione di rilievi e misurazioni. Ha chiesto l’adozione dei provvedimenti e comportamenti necessari, nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La controinteressata ha eccepito tardività, carenza di interesse e infondatezza; ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione, l’ostensione del decreto di sostituzione del relatore e l’astensione del medesimo giudice.

La decisione

Il TAR ha dichiarato tardiva e ha disposto lo stralcio della nota depositata dalla ricorrente l’8 luglio 2026, perché depositata oltre i termini dimezzati applicabili ai sensi degli artt. 73 e 87 c.p.a.; ha tuttavia potuto considerare autonomamente il contenuto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, quale fonte di cognizione pubblica. Ha respinto la richiesta di astensione del relatore, ritenendo che la precedente partecipazione ai giudizi di cognizione non integrasse la conoscenza della causa in altro grado ai sensi dell’art. 51 c.p.c., e non ravvisando gravi ragioni di convenienza. Ha respinto anche la richiesta di ostensione del decreto di sostituzione del relatore, poiché la sostituzione del singolo componente non incide sul principio del giudice naturale precostituito per legge e le questioni relative all’astensione non dedotte tempestivamente non determinano, secondo il richiamato orientamento, l’invalidità della sentenza. Nel merito, ha respinto le eccezioni di tardività e carenza di interesse, chiarendo che il giudizio non riguardava l’impugnazione di titoli edilizi, ma l’obbligo di provvedere sulla diffida e l’esecuzione del giudicato. Ha accolto l’azione avverso il silenzio, riconoscendo la legittimazione e l’interesse della ricorrente, quale terzo pregiudicato dall’intervento edilizio, a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi comunali e l’obbligo di Roma Capitale di adottare un provvedimento espresso sulla diffida, valutando l’inottemperanza spontanea all’ordine di demolizione e l’eventuale demolizione d’ufficio. Ha accolto anche l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del TAR era immediatamente esecutiva e che l’istanza cautelare proposta in appello era stata respinta. Ha ordinato a Roma Capitale di rimuovere le superfici eccedenti i limiti previsti dall’art. 3, comma 2, L.R. n. 21/2009; rinnovare l’istruttoria sulle quote altimetriche del garage e sul mutamento della sua destinazione d’uso, adottando i provvedimenti conseguenti; e consentire l’accesso alla documentazione relativa ai rilievi e alle misurazioni. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata lasciata impregiudicata per l’eventuale successiva fase di persistente inerzia. Roma Capitale e la controinteressata sono state condannate, in solido quanto al contributo unificato, al pagamento delle spese, liquidate in 2.000 euro ciascuna oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’adozione di un provvedimento espresso.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza alle sentenze esecutive del giudice amministrativo.

  • art. 87 c.p.a.

    Comporta il dimezzamento dei termini processuali applicabili alla controversia trattata in camera di consiglio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Prevede i termini per il deposito di documenti e memorie; il termine per il deposito documentale è stato ritenuto perentorio, salvo l’eccezionale rimessione prevista dall’art. 54 c.p.a.

  • art. 54 c.p.a.

    Consente eccezionalmente il deposito tardivo in caso di dimostrata estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini.

  • art. 51 c.p.c.

    Disciplina le cause obbligatorie e facoltative di astensione; la precedente partecipazione del giudice al giudizio di cognizione non integra, nel successivo giudizio di ottemperanza, la conoscenza della causa in altro grado.

  • art. 64 c.p.a.

    Il principio di non contestazione consente di valorizzare la mancata contestazione dei profili centrali della controversia da parte dell’amministrazione e della controinteressata.

  • art. 98 c.p.a.

    La sospensione dell’esecutività della sentenza appellata richiede istanza di parte e la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile; il rigetto dell’istanza cautelare lascia ferma l’esecutività della sentenza.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussista l’obbligo di provvedere.

  • artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001

    Individuano i poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, esercitabili anche d’ufficio.

  • art. 3, comma 2, L.R. n. 21/2009

    Stabilisce il limite massimo alle superfici accessorie rilevante per la rimozione delle eccedenze individuate nel giudicato.

  • art. 56, comma 2, d.lgs. 82/2005

    È richiamato per la pubblicazione online delle decisioni giurisdizionali, la cui conoscibilità diretta consente al giudice di considerarne il contenuto dispositivo.

Massime di principio

  • Il terzo pregiudicato da opere edilizie abusive, che non può utilizzare l’ottemperanza relativa a sentenze rese in giudizi nei quali era controinteressato per far valere direttamente l’inerzia amministrativa, può sollecitare l’esercizio anche d’ufficio dei poteri repressivi edilizi e, in caso di inerzia, proporre l’azione avverso il silenzio per ottenere un provvedimento espresso.
  • L’azione avverso il silenzio può avere a oggetto l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su una diffida volta a sollecitare l’esercizio di poteri pubblicistici di vigilanza e repressione edilizia, quando il ricorrente abbia legittimazione e interesse qualificato e concreto.
  • Le sentenze dei TAR sono immediatamente esecutive, salvo sospensione cautelare disposta dal giudice dell’appello; il rigetto dell’istanza cautelare proposta in appello consente di promuovere l’ottemperanza alla sentenza di primo grado.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve rispettare il perimetro oggettivo del giudicato e può ordinare all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria, compiere gli accertamenti indicati nella sentenza e adottare gli atti conseguenti, senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni ancora rimesse al potere amministrativo.
  • Il deposito documentale oltre il termine processuale perentorio non è sanato dal consenso delle altre parti e può essere ammesso solo nei casi eccezionali previsti dall’art. 54 c.p.a.
  • La precedente partecipazione del magistrato al giudizio di cognizione non determina automaticamente una causa di astensione nel successivo giudizio di ottemperanza, che non costituisce un diverso grado del medesimo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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