Sentenza del 22/02/2016 n. 979 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso alle Commissioni Tributarie - Istanza di annullamento in autotutela - Diniego - Impugnazione - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di autotutela non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, l'autotutela è caratterizzata da discrezionalità amministrativa e l'impugnazione del diniego non può essere utilizzata per riaprire indirettamente una controversia relativa a un atto impositivo ormai definitivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela di un atto impositivo ormai divenuto definitivo. La questione riguardava la possibilità di impugnare tale diniego davanti alle Commissioni Tributarie, sostenendo, in sostanza, l'illegittimità o l'erroneità dell'atto impositivo originario.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
Sono impugnabili davanti al giudice tributario soltanto gli atti espressamente ricompresi nell'elenco normativo. Il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo definitivo non è considerato autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela, quando riguarda un atto impositivo ormai definitivo, non consente normalmente di riaprire i termini per contestare l'atto originario.
- L'autotutela è un potere discrezionale dell'Amministrazione: la presentazione dell'istanza non attribuisce automaticamente al contribuente il diritto all'annullamento né al riesame nel merito.
- Prima di impugnare un provvedimento tributario occorre verificare che rientri tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e che l'impugnazione sia proposta nei termini.
- L'istanza di autotutela non è, di regola, uno strumento per eludere la decadenza o il giudicato formatosi sull'atto impositivo.
- La tutela del contribuente deve essere esercitata tempestivamente contro l'atto impositivo originario, salvo specifiche ipotesi eccezionali riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.
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