Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 979 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso alle Commissioni Tributarie - Istanza di annullamento in autotutela - Diniego - Impugnazione - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di autotutela non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, l'autotutela è caratterizzata da discrezionalità amministrativa e l'impugnazione del diniego non può essere utilizzata per riaprire indirettamente una controversia relativa a un atto impositivo ormai definitivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela di un atto impositivo ormai divenuto definitivo. La questione riguardava la possibilità di impugnare tale diniego davanti alle Commissioni Tributarie, sostenendo, in sostanza, l'illegittimità o l'erroneità dell'atto impositivo originario.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    Sono impugnabili davanti al giudice tributario soltanto gli atti espressamente ricompresi nell'elenco normativo. Il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo definitivo non è considerato autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela, quando riguarda un atto impositivo ormai definitivo, non consente normalmente di riaprire i termini per contestare l'atto originario.
  • L'autotutela è un potere discrezionale dell'Amministrazione: la presentazione dell'istanza non attribuisce automaticamente al contribuente il diritto all'annullamento né al riesame nel merito.
  • Prima di impugnare un provvedimento tributario occorre verificare che rientri tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e che l'impugnazione sia proposta nei termini.
  • L'istanza di autotutela non è, di regola, uno strumento per eludere la decadenza o il giudicato formatosi sull'atto impositivo.
  • La tutela del contribuente deve essere esercitata tempestivamente contro l'atto impositivo originario, salvo specifiche ipotesi eccezionali riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.