Cassazione Civile, Ordinanza n. 13409/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava un sollecito di pagamento con cui un Comune aveva richiesto a una società il versamento della TARI relativa all’anno 2015. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della contribuente contro la decisione di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. rappresentando di aver definito in via transattiva con il Comune tutte le pendenze TARI dal 2014 al 2020, compresa quella oggetto del giudizio, con accordo di abbandono del contenzioso e compensazione delle spese; conseguentemente rinunciava al ricorso ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo di non essere condannata alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’accordo transattivo documentato e della rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, poiché il Comune non aveva svolto difese. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l’orientamento per cui tale misura è eccezionale e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Il processo è stato quindi dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per il deposito della memoria prima della decisione camerale
art. 391, quarto comma, c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso in cassazione, rilevante ai fini dell’estinzione del giudizio
art. 390 c.p.c.
la rinuncia, documentata dall’accordo transattivo, integra il presupposto per dichiarare estinto il giudizio
art. 391 c.p.c.
consente di dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile quando il giudizio si estingue per rinuncia; la misura è eccezionale e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Se la parte ricorrente documenta in cassazione la definizione transattiva della lite e rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia, ove ne risultino i presupposti processuali.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non è dovuta pronuncia sulle spese se la controparte non ha svolto difese o se comunque il quadro processuale lo rende superfluo secondo quanto rilevato dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle ipotesi di estinzione per rinuncia, poiché costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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