Cassazione Civile, Ordinanza n. 30344/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo l'accertamento del diritto a percepire un assegno ad personam di euro 100 mensili e la condanna al pagamento delle somme maturate nel periodo luglio 2013-agosto 2017. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, interpretando un verbale di conciliazione dell'11 settembre 2012 nel senso che l'originario assegno ad personam era stato ricondotto, per il futuro, nell'alveo della retribuzione di posizione organizzativa e/o dell'indennità per specifiche responsabilità, con conseguente soggezione alle regole del CCNL applicabile e cessazione del pagamento quando la funzione di responsabile di laboratorio non era più compresa tra le specifiche responsabilità. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., sostenendo che il verbale obbligava il datore a conservare l'assegno e che non poteva modificarlo unilateralmente; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. e del principio di irriducibilità della retribuzione, per avere ricevuto un trattamento economico inferiore a quello pattuito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la testimonianza sull'ininterrotto svolgimento delle funzioni di responsabile di laboratorio; 4) omesso esame delle premesse dell'accordo, dalle quali risultava la volontà di mantenere invariata la retribuzione complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, perché investivano l'accertamento di merito sull'interpretazione del verbale di conciliazione e si risolvevano nella richiesta di una diversa lettura dell'accordo, senza specificare in modo autosufficiente la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che l'indennità per specifiche responsabilità, come le posizioni organizzative e gli incarichi di elevata professionalità, non comporta mutamento di mansioni superiori né integra una componente fissa e irriducibile del trattamento retributivo; essa dipende dalle scelte organizzative e dalle risorse disponibili, può essere rivista nel tempo e non attribuisce al dipendente un diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico e del relativo compenso. Conseguentemente il fatto storico allegato dal ricorrente non era decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'intangibilità dell'accordo conciliativo; la Corte non vi ravvisa violazione, ritenendo che la censura miri solo a una diversa interpretazione del verbale di conciliazione
art. 1373 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'accordo; la Corte considera inammissibile la doglianza perché non indica specificamente il modo in cui la norma sarebbe stata violata
art. 2103 c.c.
invocato per sostenere l'irriducibilità della retribuzione; la Corte afferma che il principio non si applica all'indennità per specifiche responsabilità, trattandosi di voce non fissa e dipendente dall'organizzazione e dalle risorse dell'ente
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
norma di riferimento dei motivi dedotti per violazione di legge
art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
norma di riferimento della censura per omesso esame di fatto decisivo
art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
richiamato dalla Corte ai fini dell'inammissibilità per difetto di specificità e di autosufficienza nel ricorso
art. 380-bis cod. proc. civ.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 17 lett. f CCNL 1.4.1999
indicata come base contrattuale dell'indennità per specifiche responsabilità nel comparto enti locali
art. 36 CCNL 22.1.2004
richiamata come modifica della disciplina dell'indennità per specifiche responsabilità
art. 7 CCNL 9.5.2006
richiamata come ulteriore modifica della disciplina dell'indennità per specifiche responsabilità
art. 15 CCNL 1.4.1999
richiamata in relazione alle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incoerente, non già mediante la mera proposta di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- La deduzione di violazione delle regole di interpretazione contrattuale richiede una specifica indicazione del canone ermeneutico asseritamente violato e del modo in cui la violazione si sarebbe verificata; non basta contrapporre alla decisione impugnata una diversa interpretazione plausibile.
- Le posizioni organizzative e gli incarichi di specifiche responsabilità nell'impiego pubblico contrattualizzato non comportano mutamento di profilo o mansioni superiori, ma attribuiscono funzioni temporanee e organizzativamente determinate, che non fanno sorgere un diritto soggettivo alla loro conservazione.
- Le voci retributive legate a incarichi organizzativi o a specifiche responsabilità, essendo condizionate dalle scelte organizzative dell'ente e dalla disponibilità delle risorse, non integrano componenti fisse e irriducibili della retribuzione fondamentale e possono cessare quando venga meno il presupposto organizzativo previsto dal contratto collettivo.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto storico omesso deve essere decisivo; non lo è quando, alla luce della disciplina applicabile, la sua esistenza non potrebbe comunque condurre a un esito diverso della controversia.
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