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Circolare

Circolare numero 279 del 9-12-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di gestione degli elenchi di sgravio generati dalla procedura automatizzata per le partite indebitamente iscritte a ruolo, distinguendo tra ruoli soggetti all’obbligo del "non riscosso per riscosso" e ruoli soggetti al solo obbligo del riscosso. Vengono indicati i passaggi operativi per le S.A.P., i concessionari e gli ex esattori: trasmissione degli elenchi, annotazione delle tolleranze o dei pagamenti, verifica dei dati, emissione del buono di sgravio/discarico, revoca delle tolleranze e invio della documentazione all’Intendenza di Finanza per il riscontro. Sono inoltre richiamate le conseguenze contabili e il possibile conguaglio delle somme, con rinvio a successive istruzioni per alcuni profili specifici.

Istruzioni operative per lo sgravio/discarico di partite indebitamente iscritte a ruolo e per la gestione degli elenchi automatizzati

Istruzioni operative per lo sgravio di partite indebitamente iscritte a ruolo

La circolare fornisce le modalità operative per la gestione automatizzata degli elenchi di sgravio/discarico relativi a partite indebitamente inserite nei ruoli esattoriali. Il documento si colloca nel solco delle precedenti istruzioni del 1989 e del 1991 e precisa i compiti delle S.A.P., dei concessionari e degli ex esattori nella fase di verifica, annotazione, rettifica e chiusura definitiva delle posizioni.

Quadro generale e distinzione dei ruoli

La circolare richiama la disciplina già prevista per la sospensione della riscossione con contestuale tolleranza, applicabile quando, su richiesta documentata del contribuente, risulti venuto meno il titolo giustificativo delle somme iscritte a ruolo. Viene poi spiegato che la procedura automatizzata produce elenchi distinti per Comune e che il trattamento varia in funzione del regime del ruolo:

  • per le somme poste in riscossione fino al 1989 si applicano i criteri dei ruoli soggetti all’obbligo del "non riscosso per riscosso";
  • per le somme poste in riscossione nel 1990 si applicano i criteri dei ruoli soggetti al solo obbligo del riscosso.

La circolare evidenzia inoltre che, dal punto di vista operativo, gli elenchi vengono suddivisi in relazione alle diverse poste di riscossione, con l’effetto che da tre cartelle di ruoli emessi risultano quattro elenchi di sgravio.

Gestione degli elenchi per i ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso

Per i ruoli rientranti nel regime del "non riscosso per riscosso", la procedura emette l’elenco di sgravio in duplice copia, che la S.A.P. trasmette al concessionario in carica o, se del caso, all’ex esattore che abbia optato per la gestione in proprio dei residui. Su richiesta, l’elenco può essere inviato anche su supporto magnetico.

Il concessionario o l’ex esattore devono annotare nella colonna n. 14 le tolleranze godute su ciascuna partita, indicando tali tolleranze in percentuale oppure in valore assoluto. La copia compilata viene restituita alla S.A.P., che procede a:

  • verificare la corrispondenza tra i dati trasmessi e quelli in suo possesso;
  • controllare in particolare la congruità delle tolleranze denunciate rispetto alla situazione contabile del ruolo;
  • in caso di discordanze, contattare il concessionario o l’ex esattore per acquisire gli elementi utili a una rapida chiarificazione.

Completati i controlli, la S.A.P. acquisisce gli esiti della verifica mediante l’apposita procedura, così da consentire l’emissione del buono di sgravio e la contestuale revoca delle tolleranze.

Provvedimento definitivo, copie e riscontro

All’esito della verifica, l’elenco viene ristampato in quattro copie. Due esemplari, sottoscritti dal Dirigente della Sede e corredati dal buono di sgravio, vengono trasmessi al concessionario con valore di provvedimento definitivo di sgravio. Una copia deve essere restituita alla S.A.P. datata e firmata per ricevuta.

Contestualmente, gli ulteriori due esemplari vengono inviati all’Intendenza di Finanza per il riscontro, con indicazione degli estremi del buono di sgravio; anche in questo caso una copia torna alla S.A.P. per ricevuta.

Profili contabili e restituzione delle somme

La circolare precisa che la differenza tra quanto indicato nel buono di sgravio e le tolleranze revocate può costituire la somma da restituire ai concessionari o ex esattori, se questi non abbiano già effettuato il conguaglio nei successivi versamenti all’Istituto ai sensi dell’art. 72, comma 4, del d.p.r. n. 43/88. Sul punto viene espressamente riservata una successiva disciplina, con particolare attenzione alla verifica dell’avvenuto conguaglio.

Gestione degli elenchi per i ruoli con l'obbligo del solo riscosso

Per le partite indebitamente iscritte nei ruoli soggetti al solo obbligo del riscosso, l’elenco di sgravio viene trasmesso al concessionario in carica, anche su supporto magnetico se richiesto. Il concessionario deve annotare nell’ultima colonna i pagamenti effettivamente eseguiti dai contribuenti e restituire una copia compilata alla S.A.P. per l’acquisizione delle informazioni.

Anche in questo caso la S.A.P., terminata la verifica, procede alla ristampa in quattro copie:

  • due copie, sottoscritte dal Dirigente della Sede e accompagnate dal buono di discarico, sono trasmesse al concessionario con valore di provvedimento definitivo di discarico;
  • le altre due copie sono inviate all’Intendenza di Finanza per il riscontro.

Sia il concessionario sia l’Intendenza di Finanza restituiscono una copia del provvedimento per ricevuta.

Rimborso al contribuente

Per quanto riguarda l’eventuale rimborso al contribuente delle somme indebitamente versate, la circolare non fornisce una regola definitiva e rinvia a ulteriori istruzioni.

Punti principali

Premessa e finalità della circolare

La circolare richiama le precedenti istruzioni sullo sgravio di partite indebitamente inserite nei ruoli esattoriali e sulla sospensione della riscossione con concessione di tolleranza. Si spiega che la nuova procedura automatizzata produce elenchi distinti per Comune, collegati all’importo effettivamente posto in riscossione, e che tali elenchi devono essere trattati con modalità diverse a seconda del regime del ruolo.

Distinzione tra ruoli con "non riscosso per riscosso" e ruoli con solo riscosso

Per le somme poste in riscossione fino al 1989 si applicano i criteri previsti per i ruoli soggetti all’obbligo del "non riscosso per riscosso"; per quelle poste in riscossione nel 1990 si applicano invece i criteri relativi ai ruoli soggetti al solo obbligo del riscosso. Gli elenchi di sgravio vengono quindi suddivisi in base alle diverse scadenze di riscossione indicate nella circolare.

Articolazione degli elenchi di sgravio

Gli elenchi riguardano, tra l’altro, somme poste in riscossione a novembre 1989 per ruoli di luglio 1989, per la prima rata dei ruoli di settembre 1989, per la seconda rata dei ruoli di settembre 1989 e per aprile 1990 sui ruoli di dicembre 1989. La circolare evidenzia che, in sostanza, da tre cartelle di ruoli emessi derivano quattro elenchi di sgravio.

Gestione degli elenchi relativi ai ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso

L’elenco di sgravio, emesso in duplice copia, viene trasmesso dalla S.A.P. al concessionario in carica o all’ex esattore, se questi ha optato per la gestione in proprio dei residui; su richiesta può essere inviato anche su supporto magnetico. Il concessionario o ex esattore devono annotare nella colonna n. 14 le tolleranze godute su ciascuna partita, in percentuale o in valore assoluto. La copia compilata viene restituita alla S.A.P., che verifica la corrispondenza dei dati, controlla in particolare la congruità delle tolleranze e, in caso di difformità, contatta il soggetto interessato per chiarimenti rapidi.

Emissione del buono di sgravio e revoca delle tolleranze

Completati i controlli, la S.A.P. acquisisce con la procedura le risultanze della verifica per consentire l’emissione del buono di sgravio e la contestuale revoca delle tolleranze. L’elenco viene poi ristampato in quattro copie: due, sottoscritte dal Dirigente della Sede e con allegato il buono di sgravio, sono trasmesse al concessionario come provvedimento definitivo di sgravio; una copia ritorna alla S.A.P. per ricevuta. Altre due copie vengono inviate all’Intendenza di Finanza per il riscontro, con indicazione degli estremi del buono di sgravio.

Conseguenze economico-contabili e conguaglio

La differenza tra quanto indicato nel buono di sgravio e le tolleranze revocate può costituire la somma da restituire ai concessionari o ex esattori, qualora essi non abbiano già effettuato il conguaglio nei versamenti successivi all’Istituto ai sensi dell’art. 72, comma 4, del d.p.r. n. 43/88. La circolare segnala che sarà oggetto di particolare attenzione la verifica dell’eventuale avvenuto conguaglio, rinviando a successive disposizioni per i criteri applicativi.

Gestione degli elenchi relativi ai ruoli con l'obbligo del solo riscosso

Per le partite indebite iscritte a ruolo con l’obbligo del solo riscosso, l’elenco di sgravio viene trasmesso al concessionario in carica, anche su supporto magnetico se richiesto. Il concessionario annota nell’ultima colonna i pagamenti effettuati dai contribuenti e restituisce una copia compilata alla S.A.P. per l’acquisizione dei dati trasmessi.

Discarico definitivo e riscontro dell'Intendenza di Finanza

Dopo la verifica delle informazioni, la S.A.P. provvede alla ristampa in quattro copie: due copie, firmate dal Dirigente della Sede e con il buono di discarico, sono inviate al concessionario come provvedimento definitivo di discarico; le altre due copie sono trasmesse all’Intendenza di Finanza per il riscontro. Sia il concessionario sia l’Intendenza restituiscono una copia per ricevuta.

Rimborso delle somme indebitamente versate

La circolare non definisce ancora chi debba rimborsare al contribuente le somme indebitamente versate, riservandosi di impartire ulteriori istruzioni su questo specifico profilo.

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