Circolare numero 281 del 9-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 1 del DL 22/11/1991 n. 369, che dispone la sospensione dei versamenti contributivi per i datori di lavoro privati di specifici settori operanti nelle province di Trieste e Gorizia e in alcuni comuni della provincia di Udine, nonché per artigiani e commercianti. Sono chiariti i soggetti ammessi, l’ambito territoriale e temporale della sospensione, le esclusioni, le modalità di compilazione dei modelli DM10 e il trattamento contabile dei crediti. Il recupero dei contributi sospesi è previsto in sei rate mensili da luglio 1992, senza interessi, ma le modalità operative saranno oggetto di successive istruzioni.
Sospensione e recupero dei contributi per Trieste, Gorizia e alcuni comuni di Udine
Sospensione dei contributi per Trieste, Gorizia e alcuni comuni della provincia di Udine
La circolare dà attuazione all’art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1991, che introduce provvidenze straordinarie per le aree colpite dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava. Per la materia previdenziale, viene disciplinata la sospensione di specifici versamenti contributivi e vengono fornite istruzioni operative e contabili per i soggetti interessati.
Soggetti beneficiari
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati operanti nei settori commerciale, artigianato, trasporti terrestri e servizi. La circolare chiarisce che, in base al tenore della norma, rientrano tra i beneficiari anche i datori di lavoro del settore terziario classificati ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione delle attività professionali e artistiche e dei proprietari di fabbricati.
Restano invece esclusi:
- le Amministrazioni dello Stato;
- gli enti pubblici;
- le aziende municipalizzate, anche se svolgono attività riconducibili ai settori agevolati.
La sospensione spetta solo per l’attività svolta nei comuni individuati dal provvedimento. Di conseguenza, non è riconosciuta per eventuali dipendenze periferiche che operino fuori dai comuni interessati; al contrario, è ammessa per l’impresa che abbia sede altrove ma svolga l’attività in una dipendenza ubicata nei comuni agevolati.
Ambito oggettivo della sospensione
La sospensione riguarda esclusivamente la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Non è quindi sospesa la quota trattenuta ai dipendenti, che deve essere versata nei termini ordinari.
Per i datori di lavoro, la misura opera sui rendiconti mod. DM10 con scadenza dal 20 dicembre 1991 al 20 maggio 1992. La circolare precisa inoltre che la sospensione si applica solo alla contribuzione "corrente" e non alla contribuzione "arretrata", cioè relativa a periodi contributivi pregressi, anche se gli atti di richiesta degli arretrati scadano nel periodo di sospensione.
È inoltre precisato che i versamenti effettuati nonostante la sospensione non devono essere restituiti, poiché ciò è interpretato come mancato avvalimento del beneficio.
Istruzioni operative per i datori di lavoro
Per la quota a carico dei lavoratori, i datori di lavoro devono continuare a compilare e versare regolarmente i contributi secondo le consuete modalità. In particolare:
- vanno compilati i quadri B e C del mod. DM10/2;
- il totale A del rigo 33 va riportato nel corrispondente campo del mod. DM10/1;
- il quadro D va compilato normalmente, senza sommare il totale B del rigo 57.
Per la quota contributiva a carico del datore di lavoro, occorre:
- determinare l’importo dei contributi dovuti all’Istituto;
- sottrarre eventuali sgravi, fiscalizzazioni degli oneri sociali o altre agevolazioni già indicate nel quadro D;
- esporre la differenza in uno dei righi liberi del quadro D, preceduta dal codice di nuova istituzione "N923" e dalla dicitura "CONTR. SOSP. DL 369/1991";
- sommare le partite del quadro D e riportare il totale al rigo 57 (TOTALE B) e nel corrispondente campo del mod. DM10/1;
- calcolare la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportarla nel riquadro sottostante il rigo 57 e nel relativo campo del mod. DM10/1.
Il saldo risultante deve essere versato presso uno sportello bancario o postale; se invece la denuncia presenta un saldo a credito, essa va presentata alla Sede competente.
Compensazione di prestazioni anticipate
La circolare precisa che le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Istituto, come assegni familiari, indennità economiche di malattia e maternità e integrazioni salariali, possono essere conguagliate con la quota contributiva a carico del lavoratore.
Se tali prestazioni superano l’importo della quota a carico del lavoratore, l’eccedenza può:
- formare oggetto di rimborso da parte dell’INPS mediante presentazione del mod. DM10 con saldo a credito del datore di lavoro;
- oppure essere portata in detrazione dall’importo dei contributi da rateizzare, utilizzando il codice N923.
Aspetti contabili
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM, aggiornato per l’occasione, movimenta gli importi contraddistinti dal codice N923 sul conto di nuova istituzione GPA 06/51, che deve essere assistito da apposito partitario contabile. Il programma produce inoltre una lista di analisi delle pratiche affluite al conto, da trasmettere all’Ufficio Ragioneria per l’apertura e la gestione del credito sul partitario.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi non sono definite nella circolare e saranno fornite successivamente.
Artigiani e commercianti
La sospensione si applica anche agli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Per tali soggetti la sospensione riguarda gli importi indicati nei bollettini con scadenza al 20 gennaio 1992 e al 20 aprile 1992.
Recupero delle somme sospese
Il decreto-legge stabilisce che le somme sospese dovranno essere recuperate in sei rate mensili a partire dal mese di luglio 1992, senza applicazione di interessi o altri oneri accessori. La circolare rinvia tuttavia a successive istruzioni per precisare le modalità operative del recupero.
Comuni interessati
Il provvedimento si applica:
- a tutti i comuni delle province di Trieste e Gorizia;
- ai comuni della provincia di Udine compresi nell’allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129.
L’elenco riportato nella circolare comprende, tra gli altri, Attimis, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Paedis, Crimacco, Lusevera, Naborghetto/Valbruna, Manzano, Noinacco, Nihis, Premariacco, Prepotto, Resia, Savogna, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Stregna, Taipana, Tarvisio e Torreano.
Comunicazioni alle sedi
La circolare conclude indicando che le sedi devono comunicare il contenuto del provvedimento agli interessati tramite i consueti canali informativi.
Punti principali
Ambito soggettivo della sospensione
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati dei settori commerciale, artigianato, trasporti terrestri e servizi, inclusi i datori di lavoro del settore terziario ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989, con esclusione delle attività professionali e artistiche e dei proprietari di fabbricati. Sono esclusi le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende municipalizzate, anche se operanti nei settori interessati. Il beneficio spetta limitatamente all’attività svolta nei comuni indicati dal provvedimento, con le precisazioni sui casi di sedi periferiche e dipendenze operanti dentro o fuori dall’area agevolata.
Ambito oggettivo e temporale
La sospensione riguarda soltanto la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, non quella a carico dei dipendenti. Per i datori di lavoro la misura opera sui rendiconti DM10 con scadenza dal 20 dicembre 1991 al 20 maggio 1992 e si riferisce esclusivamente alla contribuzione corrente, escludendo i contributi arretrati anche se oggetto di atti di richiesta con scadenza nel periodo sospeso. I versamenti eseguiti nonostante la sospensione non sono rimborsabili, poiché si presume che il soggetto non abbia inteso avvalersi del beneficio.
Istruzioni per la compilazione del DM10
Per la quota a carico dei lavoratori il datore di lavoro deve continuare a versare nei termini ordinari e compilare i quadri B-C del DM10/2 riportando il totale A, nonché il quadro D senza sommare il totale B. Per la quota datoriale va determinato l’importo dei contributi dovuti, sottratti eventuali sgravi, fiscalizzazioni o altre agevolazioni già esposte nel quadro D. La differenza va indicata in un rigo libero del quadro D con il codice di nuova istituzione N923 e la dicitura "CONTR. SOSP. DL 369/1991"; poi si procede alla somma del quadro D, alla determinazione del saldo tra i righi 33 e 57 e alla sua esposizione nel DM10/2 e nel DM10/1. Il saldo va versato agli sportelli bancari o postali, oppure la denuncia va presentata alla sede competente se chiude a credito.
Compensazione con prestazioni anticipate
Le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Istituto, come assegni familiari, indennità economiche di malattia e maternità e integrazioni salariali, possono essere conguagliate con la quota contributiva a carico del lavoratore. Se tali prestazioni eccedono detta quota, la parte residua può essere richiesta a rimborso con DM10 a saldo a credito oppure portata in detrazione dall’importo dei contributi da rateizzare con il codice N923.
Gestione contabile dei crediti sospesi
La procedura DM, opportunamente aggiornata, movimenta gli importi contraddistinti dal codice N923 sul nuovo conto GPA 06/51, da assistere con apposito partitario contabile. La procedura emette anche una lista di analisi delle pratiche da trasmettere all’Ufficio Ragioneria per l’apertura e la gestione del credito sul partitario. Le istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi saranno fornite successivamente, al momento dello scioglimento della riserva indicato nella circolare.
Lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Il beneficio si applica anche ai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Per tali categorie la sospensione interessa gli importi indicati nei bollettini in scadenza al 20 gennaio 1992 e al 20 aprile 1992.
Recupero delle somme sospese
Il decreto legge prevede il recupero dei contributi sospesi in sei rate mensili a decorrere dal mese di luglio 1992, senza aggravio di interessi o altri oneri. La circolare rinvia a future istruzioni per definire le modalità operative del recupero.
Comuni interessati
Sono compresi tutti i comuni delle province di Trieste e Gorizia e, per la provincia di Udine, i comuni inseriti nell’allegato A della legge 5/3/1985 n. 129. L’elenco riportato comprende, tra gli altri, Attimis, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Paedis, Crimacco, Lusevera, Naborghetto/Valbruna, Manzano, Noinacco, Nihis, Premariacco, Prepotto, Resia, Savogna, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, Stregna, Taipana, Tarvisio e Torreano.
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