Circolare numero 274 del 3-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i lavoratori trasformati da apprendisti a tempo indeterminato o assunti a tempo indeterminato tra i giovani diplomati qualificati ex artt. 21 e 22 della legge n. 56/1987 possono beneficiare delle integrazioni salariali e che, ai fini della disoccupazione involontaria, i periodi lavorati in tali condizioni si considerano coperti da contribuzione. Viene inoltre precisato che, per le integrazioni salariali, non serve una domanda specifica del lavoratore, ma è sufficiente che il datore di lavoro indichi i nominativi nel mod. IGi 15 e alleghi la documentazione richiesta; per la disoccupazione, le domande vanno presentate con le ordinarie modalità e con la stessa documentazione.
Integrazioni salariali e disoccupazione per lavoratori assunti ex artt. 21 e 22 legge n. 56/1987
Agevolazioni contributive e prestazioni per lavoratori ex artt. 21 e 22 legge n. 56/1987
La circolare interviene per chiarire il regime applicabile ai lavoratori assunti o trasformati a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In particolare, viene precisato l'effetto del versamento contributivo agevolato sulla spettanza delle integrazioni salariali e sulle prestazioni di disoccupazione.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 21 della legge n. 56/1987 disciplina il caso della trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilendo che il datore di lavoro continui a versare la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti per la durata di un anno dalla data della trasformazione.
Lo stesso testo richiama anche l'art. 22 della medesima legge, che consente al datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di versare per sei mesi la contribuzione dovuta nella misura prevista per gli apprendisti.
Integrazioni salariali
La circolare chiarisce che, ai fini delle integrazioni salariali, i lavoratori interessati non sono in una posizione diversa da quella dei lavoratori a tempo indeterminato. Di conseguenza, il fatto che il datore di lavoro versi per tali soggetti la contribuzione in misura agevolata non impedisce l'accesso alle prestazioni.
Con la deliberazione n. 57 del 13 settembre 1991, il Consiglio di Amministrazione ha quindi stabilito che tali lavoratori possono beneficiare delle integrazioni salariali, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Sul piano operativo, non è richiesta una domanda specifica del lavoratore. Il datore di lavoro deve:
- indicare sul mod. IGi 15 il numero dei lavoratori interessati;
- allegare la documentazione che prova la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure l'assunzione del giovane diplomato o qualificato nei termini previsti dalla legge.
Prestazioni di disoccupazione
La stessa deliberazione ha chiarito che, ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per accedere alle prestazioni di disoccupazione, i periodi di effettiva attività lavorativa svolti negli archi temporali di cui agli artt. 21 e 22 devono essere equiparati a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Pertanto, anche per queste prestazioni il regime contributivo agevolato non pregiudica il diritto dei lavoratori interessati, purché siano soddisfatte le condizioni di legge.
Presentazione delle domande
Per le prestazioni di disoccupazione, la domanda deve essere presentata con le consuete modalità. Alla domanda deve essere allegata la documentazione già indicata, idonea a dimostrare:
- la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; oppure
- l'assunzione del giovane in possesso del diploma di qualifica o dell'attestato di qualifica richiesto.
In sintesi, la circolare uniforma il trattamento dei lavoratori agevolati ex artt. 21 e 22 della legge n. 56/1987 a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, limitando l'incidenza del particolare regime contributivo solo al versamento e non al riconoscimento delle prestazioni previdenziali.
Punti principali
Norma di riferimento e agevolazioni contributive
L'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 prevede che, nel caso di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro continui a versare per un anno la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. L'articolo 22 prevede un analogo regime agevolato per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani in possesso di diploma di qualifica o attestato di qualifica, per sei mesi.
Equiparazione dello status ai fini delle prestazioni
La circolare precisa che, ai fini delle integrazioni salariali e dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori interessati non hanno uno status diverso da quello dei lavoratori a tempo indeterminato. La circostanza che il datore di lavoro versi la contribuzione in misura agevolata, come per gli apprendisti, non incide quindi sul diritto alle prestazioni.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57/1991
Con la deliberazione n. 57 del 13 settembre 1991, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che tali lavoratori possono fruire delle integrazioni salariali, purché sussistano le condizioni di legge. La stessa deliberazione ha anche disposto che, ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per la disoccupazione, i periodi di effettiva attività lavorativa compiuti nei periodi previsti dagli artt. 21 e 22 siano equiparati a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Adempimenti operativi per le integrazioni salariali
Per le integrazioni salariali non è richiesta una domanda specifica per ciascun lavoratore. È sufficiente che il datore di lavoro indichi nel mod. IGi 15 il numero dei lavoratori interessati e alleghi la documentazione che attesta, a seconda dei casi, la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato oppure l'assunzione del giovane diplomato con il titolo richiesto.
Adempimenti operativi per la disoccupazione
Le domande di prestazione di disoccupazione devono essere presentate secondo le modalità ordinarie. Devono essere corredate dalla documentazione che prova la trasformazione del rapporto o l'assunzione del lavoratore in possesso del diploma o attestato di qualifica previsto dalla legge.
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