Circolare numero 276 del 3-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative sulla convenzione italo-venezuelana di sicurezza sociale, con riferimento al relativo accordo applicativo. Sono illustrati l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, le regole sulla legge applicabile, la totalizzazione dei periodi assicurativi e il calcolo delle pensioni pro quota. La circolare disciplina inoltre le prestazioni per i familiari all’estero, le procedure per la presentazione e trattazione delle domande di pensione, la prosecuzione volontaria e gli accertamenti medico-legali, indicando anche l’istituzione venezuelana competente e un sintetico quadro del sistema pensionistico del Venezuela.
Convenzione italo-venezuelana di sicurezza sociale: istruzioni applicative INPS
Convenzione italo-venezuelana di sicurezza sociale: prime istruzioni applicative
La circolare fornisce le prime indicazioni normative e operative per l’applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela, richiamando anche l’accordo applicativo firmato il 1 ottobre 1991. Il documento disciplina i profili di coordinamento tra le due legislazioni previdenziali, le modalità di presentazione e lavorazione delle domande di pensione e alcuni elementi essenziali del sistema pensionistico venezuelano utili alla gestione delle pratiche.
Ambito di applicazione oggettivo
La convenzione si applica, per quanto riguarda l’Italia, alla legislazione concernente:
- l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e le corrispondenti gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- l’assicurazione di malattia e maternità, limitatamente alle prestazioni economiche;
- l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per il Venezuela, la convenzione si applica alla legislazione relativa al regime delle assicurazioni sociali per le prestazioni in caso di:
- incapacità temporanea;
- incapacità parziale o invalidità;
- vecchiaia;
- superstiti;
- assegno per morte.
Ambito di applicazione soggettivo
La convenzione riguarda i lavoratori che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché i loro familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza.
Legislazione applicabile e deroghe al principio di territorialità
Il principio generale è quello della territorialità: si applica la legislazione dello Stato contraente nel cui territorio si svolge l’attività lavorativa. La circolare, però, prevede specifiche deroghe per alcune categorie di lavoratori.
Lavoratori distaccati
Il lavoratore dipendente di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nell’altro Stato per un periodo limitato, resta soggetto alla legislazione dello Stato della sede dell’impresa purché la presenza nell’altro Stato non superi 24 mesi. Se l’attività si prolunga oltre tale termine, l’applicazione della legislazione dello Stato di origine può essere prorogata per ulteriori 12 mesi con il consenso dell’autorità competente dell’altro Stato.
Per il distacco deve essere rilasciato un attestato di assoggettamento da parte dell’istituzione competente dello Stato cui resta applicabile la legislazione. Per la proroga oltre i 24 mesi è necessaria una specifica autorizzazione dell’autorità competente:
- in Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- in Venezuela, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Personale viaggiante delle compagnie aeree
Il personale viaggiante delle compagnie aeree resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l’impresa.
Equipaggi navali e lavoratori nei porti
I membri dell’equipaggio di navi battenti bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la nave. I lavoratori impegnati in operazioni di carico, scarico e riparazione della nave sono invece soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene il porto.
Dipendenti pubblici e personale assimilato
I dipendenti pubblici di uno Stato contraente e il personale assimilato restano soggetti alla legislazione dello Stato contraente cui appartiene l’amministrazione da cui dipendono.
Personale diplomatico e consolare
Gli agenti diplomatici, i funzionari consolari, il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la rappresentanza presso la quale prestano servizio.
Lavoratori al servizio privato ed esclusivo del personale diplomatico
I lavoratori al servizio privato ed esclusivo delle persone indicate nel punto precedente, se cittadini dello Stato rappresentato, possono optare per la legislazione di tale Stato o per quella dello Stato di occupazione entro tre mesi dall’entrata in vigore della convenzione oppure, se assunti successivamente, entro tre mesi dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
Ai fini del diritto a pensione, la convenzione consente ai lavoratori assoggettati successivamente o alternativamente alle legislazioni dei due Stati di sommare i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli ordinamenti, qualora non maturino il diritto sulla base dei soli periodi compiuti in ciascuno di essi.
La totalizzazione opera alle seguenti condizioni e con questi limiti:
- i periodi non devono sovrapporsi;
- anche i periodi già utilizzati per maturare il diritto a pensione secondo la legislazione sotto cui sono stati compiuti possono essere totalizzati;
- i periodi sovrapposti si considerano una sola volta;
- ciascuno Stato tiene conto solo dei periodi compiuti sotto la propria legislazione;
- i periodi di cui non sia possibile stabilire con precisione l’epoca si presumono non sovrapposti.
Per le professioni soggette a regimi speciali, i periodi compiuti in uno Stato si totalizzano con i periodi dell’altro Stato sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. Se ciò non consente di acquisire alcun diritto a prestazione, i periodi vengono totalizzati ai fini del regime generale.
La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 16, par. 2, della convenzione, il Venezuela non riconosce, e quindi non totalizza, i periodi di assicurazione italiani anteriori al 1 gennaio 1967.
Calcolo delle pensioni e pro rata temporis
La convenzione consente che siano riconosciute contemporaneamente una prestazione in regime autonomo a carico di uno Stato e una prestazione pro rata a carico dell’altro. Se il diritto a pensione non sorge sulla base dei soli periodi maturati in uno Stato, l’istituzione competente totalizza i periodi dell’altro Stato e determina la quota a proprio carico secondo il criterio del pro rata temporis.
Per la quota italiana non può essere considerato un periodo assicurativo complessivo superiore a 40 anni. Inoltre, i periodi di assicurazione inferiori a 52 settimane non danno diritto ad alcun pro rata nello Stato in cui sono stati maturati, ma sono considerati dall’istituzione dell’altro Stato ai fini dell’acquisizione del diritto e della misura della prestazione.
Trattamento minimo
Poiché la convenzione non contiene una disciplina specifica per l’integrazione al trattamento minimo quando la somma delle prestazioni corrisposte dai due Stati è inferiore al minimo previsto dalla legge del Paese di residenza, si applicano integralmente le disposizioni della legge n. 407 del 29 dicembre 1990, art. 7, comma 1, e la relativa normativa applicativa.
Prestazioni per i familiari residenti all’estero
Ai titolari di pensione in convenzione italo-venezuelana che siano cittadini venezuelani o naturalizzati non spetta l’assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all’estero, poiché la convenzione non si estende ai trattamenti di famiglia.
Per i titolari di pensione cittadini italiani, l’attribuzione dell’assegno avviene invece secondo le ordinarie istruzioni.
Trattazione delle domande di pensione
Per la gestione delle domande di pensione presentate in base alla convenzione, le SAP e i reparti regionali applicano i consueti criteri istruttori, tenendo conto di alcune particolarità.
La domanda deve essere presentata all’istituzione competente del luogo di residenza del richiedente. Se il richiedente risiede in uno Stato terzo, può presentare la domanda all’istituzione competente dello Stato contraente di cittadinanza oppure dello Stato contraente cui è stato da ultimo assoggettato. Se la domanda perviene a un’istituzione non competente, questa deve trasmetterla all’istituzione competente dell’altro Stato con tutta la documentazione.
In attesa della versione definitiva bilingue del formulario, le SAP accettano e prendono in carico anche le domande presentate con i moduli nazionali, purché nella prima facciata sia chiaramente indicato "Venezuela" nello spazio apposito oppure il periodo di lavoro venezuelano risulti dalle risposte al questionario.
Le SAP, una volta presa in carico la domanda, procedono agli adempimenti ordinari previsti per le pratiche in convenzione. Se ne ricorrono i presupposti, possono anche dare corso alla liquidazione di una pensione in regime autonomo ovvero di un anticipo recuperabile, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 160 del 20 giugno 1991.
Collegamento con l’istituzione venezuelana e documentazione
Per la trasmissione delle domande di pensione all’istituzione venezuelana, nonché per l’invio o la richiesta di informazioni e documentazione, i reparti regionali devono utilizzare il modulo provvisorio allegato, da riprodurre in loco con i mezzi disponibili. Il modello è conforme a quello sottoposto per l’approvazione alle autorità venezuelane e, una volta approvato, sarà reso disponibile in versione automatizzata.
Appena ricevuto dalle SAP il fascicolo definitivo, il reparto regionale prende in carico la domanda e avvia il collegamento con la competente istituzione venezuelana utilizzando il modulo provvisorio. Alla trasmissione va acquisita la data di invio nel campo "data form" dell’archivio CI 81.
Al modulo provvisorio devono essere allegati:
- la documentazione contributiva italiana, mod. E 205;
- l’eventuale documentazione sanitaria, mod. E 213;
- una copia autenticata del modulo di domanda nazionale.
La circolare evidenzia che, ai sensi dell’art. 9, par. 5, dell’accordo applicativo, la trasmissione dei formulari con dati autenticati esonera dall’invio dei documenti originali.
Anticipo recuperabile e definizione della domanda
Se la SAP ha erogato un anticipo recuperabile, i reparti regionali devono chiedere all’istituzione venezuelana, ai sensi dell’art. 21 dell’accordo, il blocco e la messa a disposizione degli arretrati eventualmente dovuti al richiedente.
Ricevute le informazioni necessarie dalla competente istituzione venezuelana, i reparti regionali completano gli adempimenti per la definizione della domanda. È inoltre precisato che i provvedimenti vengono notificati direttamente agli interessati e che copia del provvedimento va inviata all’istituzione competente dell’altro Stato.
Per le domande presentate in Venezuela, le sedi regionali adottano i consueti criteri operativi, utilizzando comunque il medesimo modulo provvisorio per i rapporti con l’istituzione venezuelana.
Ammissione alla prosecuzione volontaria
Ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana, ove necessario, è prevista la totalizzazione dei periodi contributivi venezuelani, a condizione che:
- tali periodi non si sovrappongano a quelli italiani;
- l’interessato possa far valere nella assicurazione italiana almeno 52 settimane.
Gli interessati devono presentare o far pervenire agli uffici INPS un prospetto contributivo rilasciato dalla competente istituzione venezuelana. In mancanza, gli uffici INPS richiedono direttamente tale prospetto alla controparte venezuelana.
Accertamenti medico-legali
Su richiesta dell’istituzione competente di uno Stato contraente, l’istituzione competente dell’altro Stato deve effettuare gli accertamenti medico-legali necessari nei confronti degli interessati residenti nel proprio territorio, ai fini della concessione delle prestazioni in regime di convenzione.
Le spese per tali accertamenti sono a carico dell’istituzione che li esegue.
Istituzione venezuelana competente
La circolare individua come istituzione venezuelana competente l’Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con sede in Edificio Lecuna, Esquina de Alta Gracia, Carmelitas, Caracas. Il codice convenzione è 37.
Cenni sul sistema pensionistico venezuelano
L’allegato fornisce un quadro sintetico del sistema pensionistico venezuelano, utile per la gestione delle pratiche convenzionali.
Soggetti assicurati
Sono assicurati:
- tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- i soci di cooperative di produzione e servizi;
- i lavoratori domestici;
- gli autisti di taxi protetti da regimi speciali.
Sono invece esclusi:
- i lavoratori occasionali e a tempo determinato;
- i lavoratori autonomi;
- le casalinghe.
Sono inoltre previsti regimi speciali per gli appartenenti alle forze armate.
Prestazioni considerate
Le prestazioni indicate sono:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di invalidità;
- pensione ai superstiti.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia spetta a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, con un requisito minimo di 750 settimane di contribuzione. Per attività pericolose e insalubri è prevista un’età inferiore. Per i lavoratori anziani occupati in settori recentemente coperti da assicurazione è previsto un requisito minimo ridotto a 250 settimane.
Il collocamento a riposo non è obbligatorio.
L’importo è costituito da una quota fissa mensile aumentata del 30% della media delle retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni, scegliendo la soluzione più favorevole. È previsto inoltre un incremento dell’1% della retribuzione per ogni 50 settimane di contribuzione oltre le 750 richieste.
La pensione minima mensile corrisponde al 40% della retribuzione, ma non può essere inferiore a un minimo prestabilito. È previsto un incremento del 5% della pensione per ogni anno di differimento oltre l’età pensionabile.
Per chi non raggiunge i requisiti è prevista una liquidazione per vecchiaia pari al 10% del totale delle retribuzioni pensionabili, a condizione che vi siano almeno 100 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Le prestazioni sono rivalutate in base alle variazioni del costo della vita e delle retribuzioni.
Pensione di invalidità
La pensione di invalidità spetta all’assicurato che abbia subito una perdita permanente o prolungata di almeno due terzi della capacità di lavoro.
Sono richiesti:
- almeno 250 settimane di contribuzione;
- per gli assicurati con età inferiore ai 35 anni, una riduzione del requisito di 20 settimane per ciascun anno;
- 100 settimane negli ultimi 3 anni.
Il requisito minimo non è richiesto se l’invalidità deriva da un infortunio occorso durante il periodo di assicurazione.
L’importo è dato da una quota fissa mensile aumentata del 30% della media retributiva ed è pagabile dopo 6 mesi di inoperosità. Le condizioni per l’incremento dell’1% e per la pensione minima sono le stesse previste per la vecchiaia. È previsto un supplemento per assistenza continua e personale fino al 50% dell’importo della pensione.
Nel caso di invalidità parziale, è concessa una percentuale della pensione intera proporzionata al grado di invalidità, purché l’invalidità non derivi da infortunio sul lavoro. Anche qui è prevista la rivalutazione secondo le regole della vecchiaia.
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti spetta se, al momento del decesso, l’assicurato possedeva i requisiti per la pensione oppure era già pensionato. Non è richiesto un periodo minimo di assicurazione se la morte è avvenuta per infortunio durante il periodo assicurativo.
L’importo è pari al 40% della pensione spettante al dante causa ed è pagabile:
- alla vedova, se ha più di 45 anni o si prende cura dei figli;
- in caso contrario, alla vedova spetta una somma una tantum pari a 2 anni della pensione ai superstiti;
- la stessa somma spetta anche al vedovo anziano o invalido.
Agli orfani spetta una prestazione pari al 20% della pensione dell’assicurato per ogni anno di età inferiore ai 14 anni, elevata a 18 anni se studente, senza limiti di età se invalido. L’orfano di entrambi i genitori riceve il 40% se figlio unico; se vi sono più orfani, spetta il 20% a ciascuno.
L’importo massimo della pensione ai superstiti coincide con quello della pensione dell’assicurato; l’importo minimo è una quota fissa divisibile tra tutti gli aventi diritto. È inoltre prevista la liquidazione ai superstiti di una somma pari al 10% del totale delle retribuzioni pensionabili del defunto se quest’ultimo non aveva maturato il diritto a pensione ma aveva versato, negli ultimi quattro anni, almeno 100 settimane di contribuzione. In assenza di coniuge e figli, questa somma è pagabile a fratelli, sorelle o altri parenti. È previsto anche un assegno funerario. La prestazione è rivalutata secondo i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.
Punti principali
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
La convenzione si applica alla legislazione italiana in materia di assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, regimi sostitutivi, assicurazione malattia e maternità limitatamente alle prestazioni economiche, nonché assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per il Venezuela, riguarda il regime delle assicurazioni sociali per incapacità temporanea, incapacità parziale o invalidità, vecchiaia, superstiti e assegno per morte. L’ambito soggettivo comprende i lavoratori soggetti o già soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e i loro familiari o superstiti, indipendentemente dalla cittadinanza.
Legislazione applicabile e deroghe al principio di territorialità
In linea generale si applica la legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l’attività lavorativa. La circolare individua però varie deroghe: lavoratori distaccati, personale viaggiante delle compagnie aeree, membri dell’equipaggio di navi, dipendenti pubblici e personale assimilato, agenti diplomatici e funzionari consolari, personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché lavoratori al servizio privato ed esclusivo di tali persone. Per i distaccati, il mantenimento della legislazione dello Stato d’origine vale fino a 24 mesi, prorogabili di altri 12 mesi con consenso dell’autorità competente dell’altro Stato; deve essere rilasciato un attestato di assoggettamento. La proroga richiede autorizzazione esplicita del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia in Italia sia in Venezuela.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
Per il diritto a pensione i lavoratori soggetti successivamente o alternativamente alle legislazioni dei due Stati possono sommare i periodi assicurativi compiuti nei rispettivi ordinamenti, purché non sovrapposti, anche se già utilizzati per un diritto maturato secondo la legislazione di origine. I periodi sovrapposti contano una sola volta e ciascuno Stato considera solo i periodi compiuti sotto la propria legislazione. I periodi di durata non determinabile con precisione si presumono non sovrapposti. I periodi relativi a professioni soggette a regimi speciali si totalizzano con quelli dell’altro Stato sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione; se ciò non consente alcun diritto, si sommano ai fini del regime generale. È precisato che il Venezuela non riconosce, e quindi non totalizza, i periodi italiani anteriori al 1 gennaio 1967.
Calcolo delle pensioni e trattamento minimo
La convenzione consente la concessione contestuale di prestazioni in regime autonomo a carico di uno Stato e prestazioni pro rata a carico dell’altro. Se il diritto non sorge sulla base dei soli periodi maturati in uno Stato, l’istituzione competente totalizza i periodi dell’altro Stato e liquida la quota di propria competenza secondo il pro rata temporis. Per la parte italiana non può essere considerato un periodo assicurativo complessivo superiore a 40 anni. I periodi inferiori a 52 settimane non danno diritto a un pro rata nello Stato in cui sono stati maturati, ma valgono nell’altro Stato per il diritto e la misura della prestazione. Poiché la convenzione non disciplina l’integrazione al trattamento minimo nel caso in cui la somma delle prestazioni dei due Stati sia inferiore al minimo della legge del Paese di residenza, si applica integralmente la legge n. 407 del 29 dicembre 1990, art. 7, comma 1, e la relativa normativa attuativa.
Prestazioni per i familiari residenti all’estero
Ai titolari di pensione in convenzione italo-venezuelana che siano cittadini venezuelani o naturalizzati non spetta l’assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all’estero, perché la convenzione non si estende ai trattamenti di famiglia. Per i cittadini italiani titolari di pensione l’attribuzione dell’assegno segue invece le comuni istruzioni.
Procedura per la trattazione delle domande di pensione
Per le domande presentate ai sensi della convenzione, le SAP e i reparti regionali seguono i consueti criteri istruttori, con alcune specificità. La domanda va presentata all’istituzione competente del luogo di residenza; se il richiedente risiede in uno Stato terzo, può presentarla all’istituzione competente dello Stato di cittadinanza o dell’ultimo Stato di assicurazione. L’istituzione che riceve la domanda ma non è competente deve trasmetterla con la documentazione all’altra istituzione. In attesa del formulario bilingue definitivo, le SAP accettano anche le domande presentate con i moduli nazionali, purché sia indicato "Venezuela" o risulti chiaramente il periodo lavorativo venezuelano. Le SAP devono gestire le pratiche anche per eventuale pensione autonoma o anticipo recuperabile. Per i collegamenti con la controparte venezuelana i reparti regionali devono usare il modulo provvisorio allegato, con trasmissione della documentazione contributiva italiana (mod. E 205), dell’eventuale documentazione sanitaria (mod. E 213) e di copia autenticata della domanda nazionale.
Anticipo recuperabile e scambio di informazioni
Se è stato erogato un anticipo recuperabile, i reparti regionali devono chiedere all’istituzione venezuelana il blocco e la messa a disposizione degli eventuali arretrati dovuti al richiedente, ai sensi dell’art. 21 dell’accordo. Una volta ricevute le informazioni necessarie dalla controparte venezuelana, i reparti regionali definiscono la domanda. La notifica dei provvedimenti agli interessati è diretta, con invio di copia all’istituzione competente dell’altro Stato.
Prosecuzione volontaria e documentazione contributiva
Per l’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana può essere necessaria la totalizzazione dei periodi contributivi venezuelani, purché non sovrapposti a quelli italiani e a condizione che l’interessato possa far valere almeno 52 settimane in Italia. Gli interessati devono presentare o far pervenire agli uffici INPS un prospetto contributivo rilasciato dall’istituzione venezuelana; in mancanza, gli uffici lo richiedono direttamente alla controparte.
Accertamenti medico-legali
Su richiesta dell’istituzione competente di uno Stato contraente, l’istituzione dell’altro Stato deve effettuare, verso i residenti nel proprio territorio, gli accertamenti medico-legali necessari per concedere le prestazioni in convenzione. Le spese sono a carico dell’istituzione che esegue gli accertamenti.
Istituzione venezuelana competente
L’istituzione venezuelana competente per i collegamenti relativi alle domande di pensione in convenzione è l’Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con sede a Caracas, Edificio Lecuna, Esquina de Alta Gracia, Carmelitas. Il codice convenzione indicato è 37.
Cenni sul sistema pensionistico venezuelano
L’allegato riassume il sistema venezuelano: sono assicurati lavoratori dipendenti pubblici e privati, soci di cooperative di produzione e servizi, lavoratori domestici e autisti di taxi protetti da regimi speciali; sono esclusi lavoratori occasionali e a tempo determinato, autonomi e casalinghe. Le prestazioni considerate sono pensione di vecchiaia, invalidità e ai superstiti. La pensione di vecchiaia spetta a 60 anni agli uomini e 55 alle donne, con 750 settimane di contribuzione; per attività pericolose o insalubri sono previste età inferiori e, per alcuni lavoratori anziani di settori recentemente assicurati, un requisito ridotto a 250 settimane. La pensione si compone di una quota fissa mensile più il 30% della media delle retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni, con incremento dell’1% per ogni 50 settimane oltre le 750. Sono descritte anche la liquidazione per vecchiaia per chi non matura i requisiti, la pensione di invalidità con requisiti contributivi e maggiorazioni, e la pensione ai superstiti con percentuali, requisiti, prestazioni una tantum, assegno funerario e rivalutazione secondo il costo della vita e le retribuzioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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