Circolare numero 275 del 3-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quale regime di sicurezza sociale applicare ai marittimi dei Paesi extracomunitari imbarcati su navi da pesca battenti bandiera italiana in esecuzione di accordi comunitari di pesca. Se l’accordo o il Regolamento CEE richiamano espressamente il regime del Paese terzo, il marittimo è escluso dal regime italiano; in mancanza di tale richiamo, si applica il principio della bandiera e quindi il regime italiano. Le ditte armatoriali devono trasmettere alla sede INPS competente una certificazione comprovante l’iscrizione del marittimo al regime estero, conservarne copia e inviarla anche alla Cassa marittima; sono inoltre indicate modalità per la regolarizzazione di posizioni contributive pregresse e i termini per evitare sanzioni.
Regime di sicurezza sociale per marittimi extracomunitari imbarcati su navi da pesca italiane
Regime di sicurezza sociale dei marittimi extracomunitari imbarcati su navi da pesca italiane
La circolare definisce i criteri per individuare il regime previdenziale applicabile ai marittimi di Paesi extracomunitari imbarcati, in esecuzione di accordi comunitari di pesca, su navi battenti bandiera italiana. L’intervento nasce da un coordinamento tra Ministeri e INPS e chiarisce gli effetti dei Regolamenti CEE in rapporto al principio della bandiera e ai richiami al regime del Paese terzo contenuti negli accordi.
Criterio di fondo: prevalenza del Regolamento comunitario e contenuto degli accordi di pesca
La circolare richiama il principio di prevalenza del diritto comunitario sulla normativa nazionale, affermando che, quando gli accordi di pesca recepiti dal Regolamento CEE prevedono espressamente, per il personale marittimo locale imbarcato, l’iscrizione al regime di sicurezza sociale del Paese extracomunitario di appartenenza, tale previsione esclude l’applicazione del regime del Paese della Comunità la cui bandiera è battuta dalla nave, cioè dell’Italia.
Resta fermo il principio della bandiera nei casi in cui il Regolamento CEE non contenga espressamente il richiamo al regime previdenziale del Paese terzo. In tale ipotesi, i marittimi extracomunitari imbarcati su navi da pesca italiane devono essere iscritti al regime di sicurezza sociale italiano, secondo quanto già illustrato dalla circolare n. 56 del 22.3.1988.
Documentazione da produrre e modalità di compilazione
Per consentire la corretta applicazione della disciplina, le ditte armatoriali che operano nelle acque di Paesi extracomunitari devono trasmettere alla Sede INPS presso la quale assolvono l’obbligo contributivo, per ciascun marittimo interessato, la certificazione conforme al fac-simile allegato alla circolare, oppure altra documentazione idonea rilasciata dall’ente estero che comprovi l’iscrizione al relativo regime di sicurezza sociale.
La certificazione è strutturata in cinque quadri: i quadri 1, 2, 3 e 4 devono essere compilati dalla ditta armatoriale; il quadro 5 deve invece essere completato dall’istituzione dello Stato extracomunitario competente, a conferma dei dati indicati nei quadri precedenti. La tavola sinottica allegata è predisposta per facilitare l’individuazione del Paese, del Regolamento CEE, del periodo di applicazione, della legislazione da applicare e degli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Conservazione della certificazione e rapporti con gli enti competenti
La certificazione deve essere conservata dalla SAP nel fascicolo nave e verificata in sede di controllo del documento di bordo. La ditta armatoriale deve conservarne copia nel libro paga della nave e allegarla al documento di bordo in cui è registrato l’imbarco del marittimo locale. Una copia deve inoltre essere inviata alla competente Cassa marittima contro gli infortuni e le malattie, in coerenza con quanto previsto dalla circolare n. 56 del 22.3.1988.
Regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse
Per le partite contributive pregresse, sia a credito sia a debito, la ditta armatoriale deve seguire le procedure indicate nella circolare n. 267 del 13.12.1990. Nei casi di debito, gli importi possono essere assoggettati ai soli interessi al tasso legale, purché l’intero debito venga saldato entro il termine assegnato dalla sede, che non deve superare i tre mesi.
Sono ammesse deroghe solo in via eccezionale e in presenza di una documentata impossibilità oggettiva di disporre entro tale termine della certificazione necessaria per procedere alla regolarizzazione contributiva. La circolare sottolinea che il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione delle somme aggiuntive previste dalla normativa generale vigente.
Gestione delle posizioni a credito e regolarizzazione con le Casse marittime
Quando dall’esclusione del marittimo locale dal regime italiano deriva una posizione a credito, la ditta armatoriale deve produrre alla SAP competente una documentazione adeguata rilasciata dall’istituzione del Paese estero al cui regime il marittimo è stato assoggettato. Ove possibile, si raccomanda l’uso del modello di certificazione allegato, così da semplificare la valutazione probatoria anche per il passato.
Per la regolarizzazione delle contribuzioni riscosse dalle Casse marittime, la ditta armatoriale deve contattare direttamente la Cassa competente e presentare, in copia autenticata, la medesima documentazione utilizzata nei confronti dell’INPS.
Riferimenti richiamati
La circolare richiama:
- l’art. 189 del Trattato di Roma, quale base del principio di prevalenza dei Regolamenti comunitari;
- la circolare n. 56 del 22.3.1988, per il regime di sicurezza sociale italiano e per i rapporti con le Casse marittime;
- la circolare n. 267 del 13.12.1990, per la regolarizzazione delle partite contributive pregresse;
- l’art. 1284 c.c., come modificato dalla legge 26.11.1990, n. 353, e le istruzioni del messaggio n. 49126 del 27.2.1991, per l’applicazione degli interessi al tasso legale.
Punti principali
Criterio generale di applicazione del regime previdenziale
In base al principio della prevalenza dei Regolamenti comunitari sulla normativa nazionale, quando gli accordi di pesca richiamano il regime di sicurezza sociale del Paese terzo, i marittimi locali imbarcati su navi italiane restano assoggettati al regime del Paese extracomunitario e non a quello italiano. Se invece il Regolamento CEE non contiene espressamente tale rinvio, opera il principio della bandiera e trova applicazione il regime di sicurezza sociale italiano.
Adempimenti documentali delle ditte armatoriali
Le ditte armatoriali delle navi da pesca italiane operanti in acque di Paesi extracomunitari devono trasmettere alla Sede INPS competente la certificazione, o altra idonea attestazione dell’ente estero, che provi l’iscrizione del marittimo locale al regime di sicurezza sociale del Paese terzo. La certificazione deve essere compilata dalla ditta armatoriale per intestazione e quadri 1-4, mentre il quadro 5 deve essere completato dall’istituzione estera competente.
Conservazione e trasmissione della certificazione
La SAP deve conservare la certificazione nel fascicolo nave e verificarla in sede di riscontro del documento di bordo. La ditta armatoriale deve conservarne copia nel libro paga della nave, allegarla al documento di bordo su cui è registrato l’imbarco del marittimo locale e inviarne copia anche alla competente Cassa marittima contro gli infortuni e le malattie.
Tavola sinottica e supporto operativo
Per agevolare l’applicazione della normativa comunitaria viene richiamata una tavola sinottica con cinque colonne: Paese extracomunitario, Regolamento CEE, periodo di applicazione, Paese di cui si applica la legislazione ai fini previdenziali e estremi della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L in cui sono pubblicati gli atti.
Regolarizzazione delle partite contributive pregresse
Per le posizioni pregresse, sia a credito sia a debito, le ditte armatoriali devono utilizzare le procedure indicate nella circolare n. 267 del 13.12.1990. Per i debiti, gli importi possono essere gravati dei soli interessi al tasso legale, purché il saldo integrale avvenga entro un termine congruo assegnato dalla sede, comunque non superiore a tre mesi, salvo eccezionali deroghe per documentata impossibilità di ottenere in tempo la certificazione necessaria.
Sanzioni e conseguenze del mancato rispetto dei termini
Alle ditte armatoriali deve essere chiarito che il mancato rispetto del termine assegnato comporta l’applicazione delle somme aggiuntive previste dalla disciplina generale vigente in materia.
Gestione delle partite a credito e rapporti con le Casse marittime
Nei casi in cui l’esclusione del marittimo locale dal regime italiano determini un credito, la ditta armatoriale deve produrre alla SAP competente idonea documentazione dell’istituzione del Paese estero al cui regime il marittimo è stato assoggettato, preferibilmente utilizzando il modello di certificazione allegato. Per la regolarizzazione delle contribuzioni riscosse dalle Casse marittime, la ditta deve contattare direttamente la Cassa competente e produrre in copia autenticata la documentazione già utilizzata per l’INPS.
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