Sentenza del 28/02/2019 n. 2895 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Accertamento - Notificazione - A mezzo posta - Principio di scissione tra spedizione e ricezione - Prescrizione - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità, in materia di prescrizione, del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione a mezzo posta. Tale principio considera perfezionata la notificazione, per il mittente, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale e, per il destinatario, al momento della ricezione. Il ricorrente sosteneva che la prescrizione fosse interrotta già con la spedizione dell'atto. La decisione ha invece stabilito che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è necessario che l'atto giudiziale o stragiudiziale pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La decisione
Il principio di scissione degli effetti della notificazione è stato ritenuto non applicabile in materia di prescrizione. L'effetto interruttivo si produce, di regola, solo quando l'atto giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario, non quando viene semplicemente spedito. È stata riconosciuta un'eccezione per i diritti esercitabili esclusivamente mediante un atto processuale, come l'azione revocatoria, per i quali rileva il compimento tempestivo dell'atto processuale secondo le regole proprie della notificazione.
Norme richiamate
Principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione
Per il perfezionamento della notifica dà rilievo al momento della spedizione per il mittente ed a quello della ricezione per il destinatario.
Il principio opera per stabilire il momento di perfezionamento della notificazione nei confronti delle parti, ma non determina automaticamente l'interruzione della prescrizione al momento della spedizione.
Disciplina dell'interruzione della prescrizione
Occorre che l'atto interruttivo, giudiziale o stragiudiziale, pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'interruzione richiede che il destinatario possa avere conoscenza dell'atto; pertanto, in via generale, la sola spedizione non è sufficiente.
Eccezione per i diritti esercitabili esclusivamente mediante atto processuale
Il principio patisce eccezione allorquando il diritto può essere esercitato solo con un atto processuale, come si verifica nell'ipotesi dell'azione revocatoria.
Quando l'esercizio del diritto dipende necessariamente dal deposito o dalla notificazione di un atto processuale, la tempestività dell'atto può rilevare secondo le regole processuali applicabili, anche senza la preventiva ricezione da parte del destinatario.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione mediante diffida, intimazione o altro atto stragiudiziale, non basta la data di spedizione: occorre normalmente dimostrare che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La scissione tra spedizione e ricezione tutela il mittente per il perfezionamento della notificazione, ma non consente, di regola, di anticipare l'effetto interruttivo della prescrizione.
- Per evitare contestazioni, l'atto interruttivo dovrebbe essere inviato con modalità che consentano di provare la data di ricezione o almeno la sua regolare messa a disposizione del destinatario.
- La regola può cambiare quando il diritto è esercitabile esclusivamente attraverso un atto processuale: in tali casi occorre verificare le specifiche norme processuali e il momento in cui l'azione si considera validamente esercitata.
- La tempestività dell'atto va valutata distinguendo sempre tra perfezionamento della notificazione e produzione dell'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione.
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