Sentenza n. 14165/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per perplessità, carenza e apparenza della motivazione, contestando l’insufficienza del richiamo a informazioni riservate e il giudizio di pericolosità. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, nonché dell’art. 21-octies della medesima legge. Dopo la visione, con le cautele previste, della documentazione riservata depositata dall’Amministrazione in esecuzione degli incombenti istruttori, ha proposto motivi aggiunti deducendo travisamento dei fatti, illogicità manifesta e carenza di motivazione, contestando gli elementi informativi relativi alla frequentazione di soggetti collegati ad ambienti di radicalismo islamico e alla richiesta di assunzione di altro straniero già segnalato per simpatie verso movimenti di estremismo religioso. In udienza ha anche eccepito la tardività del deposito di un’ulteriore relazione riservata e ne ha chiesto lo stralcio.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di stralcio della relazione riservata depositata dall’Amministrazione, ritenendo che il rinvio dell’udienza avesse consentito al ricorrente di conoscerne il contenuto e che i suoi difensori avessero potuto esercitare il diritto di difesa formulando controdeduzioni, senza necessità di ulteriore rinvio. Nel merito, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto all’omesso preavviso di rigetto, ha ritenuto legittima la mancata comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il diniego era fondato su informazioni riservate non ostensibili e l’interessato non avrebbe comunque potuto conoscere analiticamente gli elementi posti a base della decisione. Quanto alla motivazione, ha affermato che, nei procedimenti di concessione della cittadinanza fondati sulla sicurezza della Repubblica, è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l’iter logico dell’Amministrazione; il richiamo per relationem alle informative degli organismi di sicurezza è adeguato e non è necessario riportare nell’atto tutti i fatti e le fonti, la cui divulgazione potrebbe compromettere le attività informative. Il diritto di difesa è stato ritenuto garantito dalla possibilità di esaminare la documentazione riservata in giudizio, senza estrarne copia, con le cautele previste per gli atti classificati. Sul piano sostanziale, il Collegio ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e ha considerato legittimo il giudizio prognostico negativo fondato sulla frequentazione di soggetti collegati al radicalismo religioso e su ulteriori elementi informativi, anche in assenza di condanne o specifici risvolti penali. Il giudice ha sottolineato che, per il diniego fondato sulla sicurezza della Repubblica, è sufficiente una situazione di dubbio qualificato o una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza del pericolo, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il parere favorevole della Questura, il rilascio della carta di soggiorno, il successivo licenziamento del lavoratore domestico e l’acquisto della cittadinanza da parte della moglie e dei figli non sono stati ritenuti idonei a incidere sulla legittimità del diniego, valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto. Le spese di lite sono state compensate in considerazione del comportamento processuale dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza può essere negata per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; il relativo procedimento richiede una verifica rigorosa e anche prognostica dell’assenza di pericolosità del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti e ai limiti del diniego della cittadinanza, senza che il giudice ravvisi una violazione.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati sulla sicurezza della Repubblica, l’obbligo di motivazione è assolto quando l’atto consente di comprendere l’iter logico seguito, anche mediante rinvio per relationem a informative riservate, senza necessità di indicarne analiticamente contenuto e fonti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può essere omesso quando la decisione è fondata su informazioni riservate non ostensibili, rispetto alle quali la partecipazione procedimentale non consentirebbe comunque una conoscenza dettagliata degli elementi ostativi.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all’omissione del preavviso di rigetto, senza che il giudice ravvisi un vizio invalidante.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415, come aggiornato dal d.m. Interno 22 marzo 2022
Sottrae all’accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
art. 42, comma 8, l. 124/2007
Quando l’autorità giudiziaria ordina l’esibizione di documenti classificati e non è opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati al giudice, che ne cura la conservazione riservata e consente alle parti di prenderne visione senza estrarne copia.
art. 19 Cost.
La libertà religiosa non impedisce il diniego della cittadinanza quando la decisione non si fonda sulla professione della fede o sulla frequentazione di luoghi di culto, ma su elementi ritenuti indicativi di un rischio per la sicurezza della Repubblica.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è compatibile con l’esame giudiziale di documenti riservati mediante visione senza estrazione di copia e con le cautele necessarie alla tutela della riservatezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali nel provvedimento pubblicato.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana fondati su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, il diniego può essere adottato sulla base di una prognosi di pericolo fondata su informazioni riservate e su un grado di verosimiglianza qualificata, senza necessità di una certezza equivalente a quella richiesta per l’accertamento penale o di una condanna dell’interessato.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informative riservate degli organismi di sicurezza, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante motivazione per relationem, purché l’atto renda comprensibile la ragione ostativa; non è necessario divulgare analiticamente fatti, fonti e valutazioni interne la cui conoscenza possa compromettere la sicurezza nazionale.
- L’omesso preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego di cittadinanza quando gli elementi ostativi sono contenuti in informazioni riservate sottratte all’accesso e, per la loro natura, non possono essere dettagliatamente comunicati all’interessato nel procedimento.
- Il diritto di difesa rispetto a documenti classificati può essere garantito mediante deposito giudiziale riservato, visione degli atti da parte dei difensori sotto il controllo del giudice e possibilità di formulare controdeduzioni, senza rilascio di copie.
- Nel bilanciamento tra l’interesse dello straniero alla naturalizzazione e la sicurezza della Repubblica, quest’ultima prevale; la cittadinanza, quale ingresso nella comunità politica e attribuzione dei diritti politici, può essere negata anche in presenza di un dubbio qualificato circa la piena adesione futura del richiedente ai valori costituzionali e in assenza di precedenti penali.
- Le valutazioni degli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, raccolte nell’esercizio delle loro funzioni, costituiscono fonti ufficiali la cui attendibilità non può essere disattesa dall’autorità competente sulla base di una diversa valutazione di autorità locali di pubblica sicurezza, salvo elementi concreti idonei a confutarle.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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