Cassazione Penale, Sentenza n. 30055/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.; dedotto vizio per violazione e falsa applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), per avere la Corte di Appello omesso una valutazione approfondita e globale dei criteri necessari a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, limitandosi ad affermazioni assertive e valorizzando negativamente l'intervallo temporale, la detenzione intermedia, la mancata richiesta di continuazione nel giudizio di cognizione e le diverse sedi e modalità dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di Appello abbia fornito motivazione precisa e analitica, confrontando le sentenze di condanna e valutando gli elementi significativi: diverse modalità commissive (rapina con violenza e privazione della libertà vs furti con false rappresentazioni e tentato furto notturno con complici non identificati), differente compagine dei complici, distanza temporale tra i fatti, nonché il periodo di detenzione intermedio. Tali elementi, unitamente ai principi giurisprudenziali richiamati, giustificano l'esclusione dell'identità del disegno criminoso e il diniego della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della possibilità, in sede esecutiva, di riconoscere la continuazione tra reati già definiti con sentenze irrevocabili; richiede verifica di indicatori concreti (omogeneità del bene tutelato, contiguità spaziotemporale, modalità, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o di criteri di determinazione della pena; il ricorso deduceva l'erronea applicazione della disciplina sulla continuazione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definizione dell'unicità del disegno criminoso ai fini del reato continuato: richiede che le diverse azioni siano già comprese nel disegno sin dal primo momento nelle loro linee essenziali.
Sez. Unite, sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Precisazione che il riconoscimento della continuazione richiede verifica di indicatori concreti e non può fondarsi su elementi isolati quando i reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. 1, sentenza n. 8513 del 09/01/2013 e altre)
Riprende il principio che il giudice dell'esecuzione deve confrontare il contenuto delle sentenze di condanna e motivare esaurientemente la valutazione sulla sussistenza del disegno criminoso; la motivazione congrua del giudice di merito non è sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario dimostrare, con riferimento alle sentenze di condanna, indicatori concreti e plurimi: omogeneità del bene protetto, contiguità spaziotemporale, identità o compatibilità delle modalità esecutive, sistematicità e programmazione della condotta.
- La mera finalità di lucro comune non è di per sé sufficiente a provare l'unicità del disegno criminoso; va verificata la presenza di una programmazione già delineata al momento del primo reato nelle sue linee essenziali.
- La distanza temporale significativa tra i fatti e i periodi di detenzione intermedia sono elementi che, di regola, ostano al riconoscimento della continuazione, salvo convincente prova contraria.
- Diverse modalità di commissione (es. rapina violenta vs furto con raggiri o tentato furto notturno) e la diversa compagine dei complici riducono la probabilità di un unico disegno criminoso.
- L'assenza di una richiesta di continuazione nel processo di cognizione può essere valutata dal giudice dell'esecuzione ma non è automaticamente decisiva; tuttavia il giudice può considerarla elemento negativo se non accompagnata da altri indicatori a favore della continuità.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare il confronto fra le sentenze di condanna in modo analitico e puntuale; una motivazione congrua e dettagliata del merito è difficilmente sindacabile in cassazione.
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