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Sentenza

Sentenza n. 105/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 38/2025 in data 14 gennaio 2025, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 26 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202502290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 38/2025, definitivamente esecutivo, relativo all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con il quale era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro oltre accessori di legge. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo e risultava notificato all’Amministrazione il 1° giugno 2025. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso, notificato il 4 novembre 2025, era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l’Amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al decreto entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in via sostitutiva. Ha escluso la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione; nel caso concreto il termine risultava rispettato.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Norma richiamata quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Norma richiamata quale ulteriore disposizione modificativa del regime del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza

    La penalità non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta fosse già idonea ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda volta all’esecuzione di una decisione passata in giudicato quando l’Amministrazione, pur ritualmente intimata e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei suoi confronti, non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione di una penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando essa sia ritenuta sufficiente ad assicurare l’esecuzione della decisione in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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