Ordinanza n. 163/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, anche in via monocratica - dell''ordinanza a firma del Responsabile dell''''area Territorio e Attività economiche del Comune di Busto Garolfo n 43 in data 4.7.2023, notificata in data 5.7.2023 a L-OMISSIS- e in data 10.7.2023 a -OMISSIS-, avente a oggetto “Demolizione opere abusive con conseguente ripristino dello stato dei luoghi”, (doc 1); - della nota prot. 10661 in data 5.5.2023 avente a oggetto “Comunicazione di Avvio Procedimento ai sensi dell''''art. 7 della Legge 241/90” (doc 2); - del non noto, ove esistente, verbale del sopralluogo condotto in data 5.5.2023 presso l''area dei ricorrenti, e di ogni eventuale atto a questi allegato; - nonché, di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto, con la più ampia riserva di motivi ulteriori e aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di sopralluogo eventualmente formato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Il testo dell’ordinanza istruttoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive ulteriormente le opere contestate o le difese delle parti. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare se permanga l’interesse dei ricorrenti alla decisione di merito e acquisire dal Comune chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, nonché gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. I ricorrenti devono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare, ove non già fatto, gli atti impugnati e la documentazione allegata. Il Collegio ha espressamente avvertito che l’inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti e l’oscuramento delle generalità.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per valutare il comportamento processuale della parte e l’eventuale mancata collaborazione ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell’ambito dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, può costituire manifestazione inequivoca di disinteresse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dall’ordinanza nell’ambito della disciplina processuale applicabile.
art. 7 l. 241/1990
Rilevante quale disposizione indicata nella comunicazione comunale di avvio del procedimento, senza che il Collegio ne abbia esaminato la violazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di elementi non sufficienti per assumere una decisione congruente, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori imponendo alla parte privata di aggiornare la situazione relativa alla controversia e all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti rilevanti.
- L’ordinanza istruttoria può essere utilizzata anche per verificare l’attualità dell’interesse a ricorrere e per acquisire gli aggiornamenti necessari alla calendarizzazione e alla successiva definizione del giudizio.
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