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Ordinanza

Ordinanza n. 163/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, anche in via monocratica - dell''ordinanza a firma del Responsabile dell''''area Territorio e Attività economiche del Comune di Busto Garolfo n 43 in data 4.7.2023, notificata in data 5.7.2023 a L-OMISSIS- e in data 10.7.2023 a -OMISSIS-, avente a oggetto “Demolizione opere abusive con conseguente ripristino dello stato dei luoghi”, (doc 1); - della nota prot. 10661 in data 5.5.2023 avente a oggetto “Comunicazione di Avvio Procedimento ai sensi dell''''art. 7 della Legge 241/90” (doc 2); - del non noto, ove esistente, verbale del sopralluogo condotto in data 5.5.2023 presso l''area dei ricorrenti, e di ogni eventuale atto a questi allegato; - nonché, di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto, con la più ampia riserva di motivi ulteriori e aggiunti.

Giustizia amministrativa202301794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, unitamente agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di sopralluogo eventualmente formato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Il testo dell’ordinanza istruttoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive ulteriormente le opere contestate o le difese delle parti. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare se permanga l’interesse dei ricorrenti alla decisione di merito e acquisire dal Comune chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, nonché gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. I ricorrenti devono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare, ove non già fatto, gli atti impugnati e la documentazione allegata. Il Collegio ha espressamente avvertito che l’inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti e l’oscuramento delle generalità.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per valutare il comportamento processuale della parte e l’eventuale mancata collaborazione ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, può costituire manifestazione inequivoca di disinteresse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dall’ordinanza nell’ambito della disciplina processuale applicabile.

  • art. 7 l. 241/1990

    Rilevante quale disposizione indicata nella comunicazione comunale di avvio del procedimento, senza che il Collegio ne abbia esaminato la violazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di elementi non sufficienti per assumere una decisione congruente, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori imponendo alla parte privata di aggiornare la situazione relativa alla controversia e all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti rilevanti.
  • L’ordinanza istruttoria può essere utilizzata anche per verificare l’attualità dell’interesse a ricorrere e per acquisire gli aggiornamenti necessari alla calendarizzazione e alla successiva definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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