Cassazione Penale, Ordinanza n. 24051/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la difesa ha proposto concordato ex art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di Roma ha accolto il concordato e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 6.700 di multa, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'imputata ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la pena fosse stata ritenuta corretta, non illegale e non sproporzionata senza adeguata motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando la sentenza di appello è resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili soltanto censure relative alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale. La doglianza sulla mancata motivazione della misura della pena è stata ritenuta non deducibile, poiché la pena era stata concordata dalle parti e la ricorrente aveva rinunciato agli altri motivi di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con ordinanza de plano, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, l'accordo tra le parti vincola i motivi non più deducibili in cassazione, salvo vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione o alla pena illegale.
Se il giudice di appello ritiene equa la pena richiesta dalle parti, non è tenuto a motivare specificamente sul punto; la motivazione è necessaria solo in caso di rigetto della richiesta.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per la necessità di valutare i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello, non sono deducibili censure che investano questioni sulle quali le parti hanno formato l'accordo e rinunciato ai motivi residui.
- La nozione di pena illegale, ai fini dell'impugnazione della sentenza di concordato, coincide con la pena non conforme al paradigma normativo e non con una mera contestazione di proporzionalità o congruità del trattamento sanzionatorio.
- Quando il giudice di appello aderisce alla pena concordata dalle parti, non è tenuto a fornire una motivazione autonoma sulla sua congruità; l'obbligo motivazionale sorge solo se la richiesta viene rigettata.
- L'accettazione del concordato determina una preclusione alle successive doglianze in cassazione sui punti oggetto di rinuncia, salvo i limitati vizi che incidono sulla validità dell'accordo o sulla legalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione consente la definizione del procedimento con ordinanza de plano e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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