Sentenza n. 5994/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 8259 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Acerra sull’istanza di definizione degli oneri concessori connessi alla Autorizzazione Unica n. 105 del 30 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di definizione degli oneri concessori connessi a un’Autorizzazione Unica ZES
Esito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società immobiliare aveva chiesto al Comune di Acerra, con istanza del 13 giugno 2024, la definizione degli oneri concessori relativi a un intervento autorizzato con Autorizzazione Unica n. 105 del 30 gennaio 2024, rilasciata dal Commissario straordinario del Governo della ZES Campania. Il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Il Comune ha appellato deducendo, con un primo motivo, che la posizione sostanziale azionata dalla società fosse un diritto soggettivo e non un interesse legittimo e, con un secondo motivo, che non fosse configurabile alcuna inerzia o inadempimento imputabile al Comune. Nel corso del giudizio di appello, il Comune ha adottato e trasmesso alla società la determinazione degli oneri concessori relativi all’intervento, con nota del 12 marzo 2026. La società ha quindi eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse o, in subordine, la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto del provvedimento sopravvenuto con cui il Comune ha determinato gli oneri concessori, ritenendo così superato il silenzio-inadempimento oggetto del giudizio. Poiché l’adozione dell’atto espresso ha eliminato l’interesse alla decisione dell’appello, il Collegio ha dichiarato l’impugnazione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi relativi alla natura della posizione giuridica azionata e alla configurabilità dell’inerzia comunale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, l’adozione, nel corso del processo, di un provvedimento espresso che definisce la richiesta dell’interessato determina il superamento dell’inerzia impugnata e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso o dell’appello.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso rende non necessaria la decisione sulle censure rivolte contro il silenzio, anche quando tali censure riguardino la natura della posizione giuridica azionata e la configurabilità dell’obbligo di provvedere.
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