Cassazione Civile, Ordinanza n. 15698/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione euro 7.559.840,00 nei confronti di una società italiana del gruppo ILLVA Saronno, ritenendo non corretti i prezzi di trasferimento praticati nei rapporti infragruppo con la controllata estera Holland Alcomix BV. La società, produttrice e commercializzatrice di bevande alcoliche, sosteneva che i prezzi applicati fossero coerenti con il mercato e che parte delle somme riaddebitate dalla controllata per marketing e pubblicità fossero giustificate da effettive attività promozionali svolte sui mercati esteri. In primo grado il ricorso delle società era stato accolto; in appello la CTR Lombardia aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittima la rettifica basata sul TNMM e sul confronto con altre società ritenute comparabili, nonché ritenendo sufficiente il materiale istruttorio acquisito dall’Ufficio e non decisivo il contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per asserita mancanza di contraddittorio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme processuali sul riparto dell’onere probatorio, assumendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova; 3) violazione dell’art. 110, comma 7, e dell’art. 9, comma 3, TUIR per aver ritenuto legittimo un metodo di comparazione non consentito o comunque male applicato, contestando l’uso del TNMM e la scelta dei comparables; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’applicazione dei medesimi prezzi anche in periodi anteriori all’acquisizione della controllata estera, oltre al richiamo a precedenti di merito che avrebbero escluso differenze di prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la sentenza d’appello non aveva adeguatamente spiegato perché il metodo CUP, indicato come preferibile, non fosse utilizzabile nel caso concreto e perché fosse invece appropriato il TNMM, né aveva motivato in modo sufficiente sulla reale comparabilità delle società poste a confronto. Sono stati rigettati il primo motivo, perché la controversia è stata qualificata come accertamento 'a tavolino' per il quale, nel regime ratione temporis, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati; il secondo motivo, perché la CTR non aveva invertito l’onere della prova, essendosi attenuta al principio per cui l’Ufficio deve provare l’esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale, mentre il contribuente deve dimostrare la normale congruità delle operazioni; e il quarto motivo, perché la doglianza sul fatto storico era generica, non autosufficiente e comunque non supportata da un giudicato esterno riferibile all’annualità 2008. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame motivato sul metodo di transfer pricing e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
testo vigente ratione temporis
Per i tributi non armonizzati, nel regime applicabile all’epoca, non introduceva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche 'a tavolino'; la sua violazione rileva solo nei casi e secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza sui tributi armonizzati e comunque richiede la prova di resistenza del contribuente.
art. 2697 c.c.
La violazione ricorre solo se il giudice pone l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto; non quando la censura riguarda la valutazione delle prove o l’erroneo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 110, comma 7, TUIR
La disciplina del transfer pricing mira a contrastare lo spostamento artificioso di imponibile tra società collegate; l’Ufficio deve provare transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale, mentre il contribuente può dimostrare la congruità di mercato delle operazioni.
art. 9, comma 3, TUIR
Il valore normale è il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza; il giudizio di comparabilità deve essere concreto e motivato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di censurare in cassazione la violazione di legge e il vizio di sussunzione nella scelta del metodo di transfer pricing e nel riparto dell’onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale o la mancata considerazione di singole argomentazioni difensive.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali da cui esso risulta, a pena di inammissibilità.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve rispettare l’onere di deposito e specificazione degli atti su cui il motivo si fonda.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio tributario di rinvio.
art. 4, comma 2, d.m. 14 maggio 2018
Individua i metodi riconosciuti per la determinazione dei prezzi di trasferimento; il confronto di prezzo è uno dei metodi utilizzabili.
art. 4, comma 3, d.m. 14 maggio 2018
Se il CUP e un altro metodo hanno pari affidabilità, il metodo del confronto di prezzo è preferito.
art. 4, comma 6, d.m. 14 maggio 2018
Se l’impresa ha usato un metodo conforme ai criteri del decreto, la verifica dell’Amministrazione deve basarsi su quel metodo.
art. 59, comma 1, d.l. n. 50 del 2017
Ha modificato l’art. 110, comma 7, TUIR, sostituendo il riferimento al valore normale con quello al principio di libera concorrenza.
d.m. 14 maggio 2018
Le linee guida richiamano più metodi di transfer pricing sul medesimo piano e ammettono l’uso di un metodo diverso se gli altri non sono applicabili in modo affidabile e il diverso metodo dà un risultato coerente.
Massime di principio
- In tema di transfer pricing, l’Amministrazione deve provare l’esistenza di operazioni infragruppo concluse a condizioni apparentemente inferiori al valore di mercato; spetta poi al contribuente dimostrare la congruità delle condizioni praticate rispetto al mercato.
- La disciplina del transfer pricing non richiede di provare un concreto vantaggio fiscale ottenuto dal contribuente, essendo sufficiente la verifica dello scostamento apparente dal prezzo normale o dal principio di libera concorrenza.
- La scelta del metodo di comparazione dei prezzi di trasferimento deve essere motivata in concreto: nessun metodo è astrattamente e sempre preferibile, ma occorre individuare quello più affidabile per la specifica operazione, tenendo conto della comparabilità effettiva e delle eventuali rettifiche necessarie.
- Il metodo del confronto di prezzo è preferibile solo quando, nel caso concreto, sia ugualmente affidabile rispetto agli altri metodi; altrimenti il giudice deve spiegare perché un metodo diverso risulti più aderente ai fatti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale di un fatto storico decisivo, non essendo sufficiente lamentare la mancata considerazione di argomentazioni difensive, di singoli elementi istruttori o una generica insufficienza della motivazione.
- Nel regime previgente all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, per i tributi non armonizzati non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche a tavolino; per i tributi armonizzati la sua violazione è rilevante solo se il contribuente allega specificamente il pregiudizio concretamente subito.
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