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Sentenza

Sentenza n. 5773/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza dell'8 ottobre 2025 relativa al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad ha fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo al 20 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e dell'attività dell'amministrazione, anche in considerazione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa comportano la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia amministrativa; la nomina non è stata disposta per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa quando l'oggetto dell'azione sia l'attivazione del relativo procedimento e non ancora il rilascio finale del visto.
  • La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell'inerzia anteriore al ricorso e dal comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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