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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21958/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra nove sentenze di condanna. Sosteneva che sussistessero i presupposti per la continuazione (identità della tipologia delittuosa e limitata distanza temporale tra i fatti) e contestava inoltre che il giudice dell'esecuzione avesse valutato in modo non consentito la gravità delle pene.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: non sono emersi indici di una volizione unitaria tra i fatti-reato, avendo i reati interessato un arco temporale complessivo di nove anni e luoghi di commissione molto distanti fra loro; tali elementi, unitamente all'assenza di una programmazione sufficiente dei fatti già al momento del primo reato, giustificano il diniego della continuazione. La censura relativa a un passaggio incidentale sulla "mitezza" delle pene è stata considerata irrilevante perché extracontenutiva rispetto al decisum. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    La continuazione richiede il "medesimo disegno criminoso": è necessario che i reati siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fattori valutabili sono la vicinanza temporale e spaziale, la pianificazione e l'unitarietà della condotta. Un proposito generico di procurare denaro illegalmente non basta a configurare il medesimo disegno criminoso ma indica piuttosto abitualità criminosa.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per far gravare sul ricorrente le spese processuali.

  • Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la distanza temporale e spaziale tra reati è un indice utile per escludere l'esistenza di un disegno criminoso unitario.

Massime di principio

  • Per ottenere la continuazione ex art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario provare un progetto criminoso unitario: non basta la mera ripetizione di reati della stessa tipologia.
  • La valutazione della continuazione considera elementi multipli: prossimità temporale complessiva e tra singoli fatti, vicinanza geografica, pianificazione, identità del modus operandi e collegamenti organizzativi.
  • Un arco temporale molto lungo e luoghi di commissione distanti possono legittimamente indurre il giudice a escludere l'unità del disegno criminoso.
  • La descrizione di un generico proposito di procurare denaro illecitamente tende a essere interpretata come abitualità o scelta di vita del reo, non come programma unitario sufficiente per la continuazione.
  • Osservazioni incidentali del giudice sull'entità delle pene non necessariamente invalideranno la decisione se non hanno inciso sul ragionamento decisorio principale.
  • In caso di rigetto del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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