Sentenza n. 4260/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez. Quinta Ter, n. 11129/2025, resa in data 27 maggio 2025 e pubblicata in data 9 giugno 2025, che ha annullato la nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20210036136 – 27/12/2021, avente ad oggetto “Istanze di applicazione dell’art. 1, comma 89 della L. 124/2017 (GSE/A20170281666 del 29 settembre 2017) e dell’art. 56 del DL 76/2020 (prot. GSE/A20200156794 del 9 ottobre 2020) in merito al provvedimento di esito dell’attività di controllo condotta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012 (prot. GSE/P20170050191 del 26 giugno 2017). Comunicazione di esito.” gravata con il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio R.G. n. 11192/2017; e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20250102996 – 30/10/2025, recante “Istanze di applicazione dell’art. 1, comma 89 della L. 124/2017 (GSE/A20170281666 del 29 settembre 2017) e dell’art. 56 del DL 76/2020 (prot. GSE/A20200156794 del 9 ottobre 2020) in merito al provvedimento di esito all’attività di controllo condotta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012 (prot. GSE/P20170050191 del 26 giugno 2017). Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11129/2025 del 9 giugno 2025”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto; nonché, in subordine, per l’annullamento della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20250102996 – 30/10/2025 e degli altri atti impugnati, previa conversione dell’azione e/o del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del GSE del 30 ottobre 2025, adottata in riedizione del potere dopo la sentenza del TAR Lazio n. 11129/2025, con cui sono state rigettate le istanze della società relative alla sanatoria degli incentivi e confermata la necessità di recuperare i titoli di efficienza energetica
Esito
La controversia
Sarlux ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 11129/2025, che aveva annullato una precedente nota del GSE per contraddittorietà intrinseca, nella parte in cui il Gestore aveva dichiarato di fare salve le rendicontazioni già approvate e, al contempo, aveva richiesto la restituzione di 2.474 titoli di efficienza energetica, quantificati in euro 272.698,06. La ricorrente ha dedotto che la sentenza avesse definitivamente riconosciuto l’applicabilità della sanatoria prevista dall’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, e che il GSE, in sede di riedizione del potere, fosse vincolato a riesaminare soltanto la richiesta di restituzione dei titoli, senza poter rigettare integralmente le istanze già accolte in precedenza. Secondo la ricorrente, il nuovo provvedimento avrebbe quindi travisato il giudicato, violato il suo effetto conformativo, eluso la sentenza e adottato una determinazione peggiorativa, riproponendo la pretesa restitutoria. Il GSE ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per la mancata formazione del giudicato, essendo la sentenza appellata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’assenza di giudicato, precisando che le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive anche se appellate e che il TAR conserva i poteri di ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato. Nel merito, ha distinto tra sentenze di annullamento a effetto vincolante pieno e sentenze a effetto vincolante strumentale. La sentenza n. 11129/2025 aveva annullato la precedente nota esclusivamente per una contraddizione logica interna e per l’impossibilità di ricostruire l’effettiva volontà del GSE; non aveva invece accertato l’applicabilità della sanatoria né imposto l’accoglimento delle istanze o la conservazione dei titoli già attribuiti. Il giudicato aveva lasciato integro il potere valutativo del GSE, imponendo soltanto di superare la contraddizione e di assumere una posizione chiara sull’ammissibilità o meno della sanatoria. Il nuovo provvedimento del 30 ottobre 2025 ha esposto analiticamente le ragioni del rigetto, riferite alla rappresentazione incompleta della linea produttiva, alla presenza di turbine a vapore e alla conseguente necessità di rettificare l’algoritmo di calcolo, nonché al principio tempus regit actum e al bilanciamento con l’interesse pubblico all’uso corretto delle risorse per gli incentivi energetici. Pertanto, il TAR ha escluso che il GSE abbia violato o eluso il giudicato e ha respinto sia la domanda di accertamento dell’inottemperanza sia quella di declaratoria di nullità della nuova nota. Poiché la ricorrente aveva proposto in subordine l’annullamento del provvedimento, il Collegio ha convertito il rito da camerale a ordinario e disposto la prosecuzione del giudizio per l’esame della domanda demolitoria in udienza pubblica. La regolazione delle spese è stata rimessa alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
per l’esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze di primo grado esecutive.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza i poteri necessari per verificare l’esecuzione della sentenza e reprimere eventuali condotte violative o elusive.
art. 32 c.p.a.
conversione dell’azione e/o del rito
Consente la conversione del rito camerale in rito ordinario per l’esame della domanda subordinata di annullamento.
art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011
sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo
La precedente sentenza aveva richiamato la disciplina della sanatoria come alternativa all’azione di recupero, ma non ne aveva accertato l’applicabilità concreta alla vicenda.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020
Disciplina il riesame dei provvedimenti del GSE nell’ambito della modifica della disciplina degli incentivi, senza che il giudicato esaminato abbia imposto l’accoglimento delle istanze.
art. 1, comma 89, l. n. 124/2017
È richiamato quale fondamento delle istanze presentate dalla società al GSE, la cui nuova valutazione è stata ritenuta ancora rimessa al potere amministrativo.
Massime di principio
- Le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive anche se appellate; in assenza di sospensione, il TAR può esercitare i poteri di ottemperanza per verificarne l’esecuzione ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.
- L’ampiezza dell’effetto conformativo di una sentenza di annullamento dipende dalla natura del vizio accertato: l’annullamento per contraddittorietà interna o difetto di motivazione può imporre la riedizione corretta del potere, senza predeterminare il contenuto della nuova decisione.
- Quando la sentenza annulla un provvedimento perché non consente di ricostruire l’effettiva volontà dell’amministrazione, il giudicato non implica necessariamente l’accoglimento dell’istanza sostanziale del privato né preclude all’amministrazione di adottare, dopo un riesame adeguatamente motivato, una decisione negativa.
- Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per gli atti successivi solo quando il giudicato impone un obbligo puntuale e vincolante, la cui violazione o elusione sia direttamente configurabile; se residuano margini di discrezionalità amministrativa, gli eventuali ulteriori vizi dell’atto devono essere fatti valere con l’ordinaria azione di annullamento.
- La conversione dal rito camerale al rito ordinario è necessaria quando, respinte le domande di ottemperanza e nullità, debba essere esaminata la domanda subordinata di annullamento dello stesso provvedimento.
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