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Sentenza

Sentenza del 12/10/2020 n. 2943 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Condizione integrativa dell'efficacia dell'atto impositivo - Inesistenza della notifica - Inesistenza dell'atto - Automaticità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato il 13/09/2016 con il quale l'Agenzia aveva recuperato IVA per €18.000 relativa a fatture ritenute oggettivamente inesistenti emesse nel 2011 nei confronti della YYYYYYY s.r.l. La ricorrente chiedeva l'annullamento per: (i) illegittimità per violazione dell'art. 21, comma 7, D.P.R. n.633/1972 e per un presunto doppio (o triplice) recupero dell'imposta; (ii) carenza/insufficienza delle prove circa l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto applicabile il "principio della cartolarità" previsto dall'art. 21, comma 7, D.P.R. n.633/1972: l'emissione di una fattura completa determina l'insorgenza dell'obbligo IVA a carico del soggetto che l'ha emessa, con esclusione del diritto alla detrazione da parte del destinatario. È stato inoltre chiarito che il recupero dell'IVA nei confronti dell'emittente è legittimo anche se l'Ufficio ha già esercitato azioni nei confronti di altri soggetti; eventuali rimborsi o azioni tra soggetti diversi costituiscono profili e titoli diversi rispetto al presente giudizio. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €1.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 21, comma 7

    "Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato ..."

    L'emissione della fattura, se completa e idonea all'uso fiscale, fa sorgere l'obbligo d'imposta a carico dell'emittente; la fattura è trattata "fuori conto" e il relativo tributo non partecipa al meccanismo ordinario di compensazione tra IVA a debito e IVA a credito (principio della cartolarità), con conseguente esclusione del diritto alla detrazione da parte del cessionario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19

    Richiamato per sottolineare l'esclusione del diritto alla detrazione in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, in base al principio della cartolarità.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 - art. 54

    Norma richiamata in relazione alla determinazione/accertamento dell'imposta; usata nel contesto per motivare l'azione dell'Ufficio nel recupero dell'IVA risultante dalle fatture emesse.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 16 co.2, 17

    Citati come riferimento procedurale in materia di giurisdizione tributaria e modalità di impugnazione; in particolare attinenti alle regole di notifica e decadenza e alla disciplina del processo tributario (evincibile dal testo del provvedimento).

  • Codice di Procedura Civile - artt. 137 e ss.

    Riferimenti alle norme processuali sul procedimento e sui termini di notifica/efficacia degli atti, utilizzati per i profili procedurali della controversia (es. efficacia della notificazione e termini decadenziali).

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 4760/2009, Cass. 13852/2010, Cass. 14/02/2019 n.4344, Cass. 22/10/2019 n.26983)

    Confermano il principio che l'imposta relativa a fatture per operazioni inesistenti è dovuta dall'emittente e che l'emissione del documento integra la fattispecie impositiva secondo il principio della cartolarità; inoltre chiariscono che l'assenza di notificazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se il contribuente ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto nei termini.

Massime di principio

  • L'emissione di una fattura completa per operazioni inesistenti genera l'obbligo d'imposta a carico dell'emittente (principio della cartolarità); il destinatario non può esercitare la detrazione su tale documento.
  • L'atto impositivo (accertamento) non è automaticamente inesistente per mera carenza di notificazione: la notificazione è una condizione di efficacia, non di validità, salvo che il contribuente non abbia avuto piena conoscenza dell'atto entro i termini decadenziali.
  • Il recupero dell'IVA dall'emittente è legittimo anche se l'Ufficio ha avuto rapporti o ha già recuperato imposte nei confronti di altri soggetti; eventuali pretese di rimborso da parte di terzi costituiscono autonomi profili risarcitori o di restituzione che non incidono sull'accertamento formato nei confronti dell'emittente.
  • In giudizi tributari relativi a fatture sospette di inesistenza, occorre valutare distintamente: (a) la sussistenza probatoria dell'inesistenza delle operazioni; (b) la regolarità della notifica e l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente nei termini; (c) i possibili rimedi separati per eventuali rimborsi o azioni tra privati.
  • Se si agisce in una situazione analoga: verificare se la fattura è stata tempestivamente eliminata o sottratta al commercio giuridico, raccogliere prova del reale svolgimento dell'operazione (contratti, riscontri documentali e bancari), e, in caso di notifiche contestate, provare l'assenza di conoscenza nei termini decadenziali per far valere la nullità/inefficacia dell'atto.

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