Cassazione Penale, Sentenza n. 00997/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato, sulla base di una nota dell'Ufficio di polizia di frontiera di Fiumicino, che il ricorrente era stato effettivamente consegnato al personale Interpol e trasportato in aeroporto, partendo per Bucarest il 28 novembre; avendo la consegna già avuto luogo, l'interesse all'impugnazione è venuto meno e il ricorso non può essere deciso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare (custodia in carcere/consegna per mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione dell'art. 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e omessa motivazione: la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente la situazione prevista dall'art. 23, comma 2, senza però spiegare quali fossero le 'ragioni di forza maggiore' che avrebbero impedito la consegna; inoltre si sosteneva che, anche ammettendo tali ragioni, l'art. 23, comma 5 imponeva la liberazione qualora la consegna non fosse avvenuta entro 10 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 23, comma 2
art. 23, comma 2, legge n. 69 del 2005
La Corte aveva ritenuto sussistente la situazione prevista dal comma 2 (presumibilmente richiamabile alla disciplina della consegna/esecuzione del mandato di arresto europeo), ma il giudice di legittimità ha ritenuto che l'effettiva consegna documentata fa venir meno l'interesse all'impugnazione.
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 23, comma 5
art. 23, comma 5, legge n. 69 del 2005
Secondo la tesi del ricorrente il comma 5 impone la liberazione del detenuto se la consegna non è avvenuta entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della misura; la Corte di merito non avrebbe motivato adeguatamente su questo punto, ma il giudice di legittimità non ha potuto approfondire perché la consegna è risultata invece avvenuta.
Massime di principio
- Se la consegna del soggetto all'autorità richiedente è avvenuta prima che il giudice di legittimità decida il ricorso, l'interesse dell'impugnante può essere sopravvenuto e il ricorso dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- La mancata motivazione sulle 'ragioni di forza maggiore' che impedirebbero la consegna è criticabile: il giudice deve indicare fatti e circostanze concreti che giustifichino il mancato adempimento.
- Se la consegna non avviene entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della misura cautelare, l'art. 23, comma 5, impone la liberazione del detenuto; tale norma può costituire motivo di impugnazione se sussiste il ritardo.
- Prove documentali (note di polizia di frontiera, attestazioni Interpol, documenti di viaggio) sono decisive per accertare l'avvenuta consegna e determinare la rilevanza o meno dell'interesse a proseguire l'impugnazione.
- Quando il disfunzionamento nella procedura di consegna non è imputabile al ricorrente, la sopravvenuta esecuzione può comunque estinguere l'interesse al ricorso; il difensore deve prontamente produrre prove che la consegna non sia avvenuta o che il ritardo abbia cagionato pregiudizio rilevante.
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