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Sentenza

Sentenza n. 6871/2026 - Roma, Sezione 4

Per l’ottemperanza, alla Sentenza della Corte di appello di Roma, I Sezione Civile, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 27/04/2021, notificata in forma esecutiva in data 19 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202515984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia, pur irrituale per mancata notificazione alla controparte, esprimesse comunque il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate, conformemente all'adesione del Ministero.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di appello di Roma, I Sezione civile, n. -OMISSIS-, pubblicata il 27 aprile 2021 e notificata in forma esecutiva il 19 ottobre 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte di appello di Roma, I Sezione civile, n. -OMISSIS-. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione con cui ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata ritenuta irrituale perché non notificata alla controparte, ma è stata valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero resistente ha aderito alla rinuncia, accettandola anche con riferimento alla richiesta di compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nell'ambito della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Individuato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso per l'ottemperanza, se non notificata alla controparte e quindi irrituale, può comunque essere valutata dal giudice come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, anche nel giudizio di ottemperanza, quando il venir meno dell'interesse alla decisione risulti dagli atti processuali.
  • In presenza della sopravvenuta carenza di interesse e dell'adesione della parte resistente, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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