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Sentenza

Sentenza n. 1082/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per servizi di architettura e ingegneria, progettazione e lavori relativi a impianti di on-shore power supply nei porti della Sardegna, nonché atti di gara, verbali e successivi verbali di consegna anticipata e chiusura delle verifiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura, deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, sul presupposto che la Commissione giudicatrice avesse valutato le offerte tecniche in un tempo incompatibile con la complessità dell’appalto, riguardante sette strutture portuali, e che anche la stazione appaltante avesse approvato troppo rapidamente le risultanze di gara, omettendo i necessari controlli. In secondo luogo, ha denunciato manifesta illogicità, contraddittorietà ed erroneità dei giudizi e dei punteggi attribuiti alla propria offerta tecnica rispetto ai criteri relativi all’organizzazione della struttura tecnica, all’organizzazione del cantiere e ai sistemi informatizzati di controllo e gestione. Dopo l’ostensione dei curricula dei professionisti dell’aggiudicataria, con motivi aggiunti ha sostenuto che la propria offerta avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore per il maggior numero di gruppi di progettazione, professionisti e competenze indicate, mentre l’offerta dell’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere valutata meno favorevolmente. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato, in via derivata, i verbali di consegna anticipata dell’appalto e di chiusura delle verifiche propedeutiche alla stipula. La ricorrente ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e ha chiesto, in via principale, l’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente, quantificato nell’utile d’impresa e nel danno curriculare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Quanto alla durata delle valutazioni, ha rilevato che la ricostruzione della ricorrente era documentalmente errata: le operazioni si erano svolte in tre sedute riservate distribuite su tre giornate, per circa cinque ore e cinquanta minuti complessivi, comprendendo lettura e analisi delle offerte, attribuzione individuale dei coefficienti, rilettura collegiale e conferma dei punteggi. In ogni caso, il dato temporale, isolatamente considerato, è neutro e non dimostra né l’omesso esame delle offerte né l’apparenza della valutazione; la lex specialis aveva inoltre limitato il numero di pagine degli elaborati e la Commissione doveva esaminare soltanto due offerte. Anche la rapidità dell’approvazione degli atti non dimostrava l’omissione dei controlli di competenza della stazione appaltante, che non implicano necessariamente una rinnovazione delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione. Quanto ai punteggi, il TAR ha affermato che le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore tecnico macroscopico, senza sostituzione del giudizio del giudice a quello dell’organo valutatore. Il criterio relativo alla struttura tecnica e ai curricula era qualitativo e non attribuiva automaticamente un punteggio maggiore in ragione del numero dei gruppi di progettazione, dei professionisti o delle esperienze dichiarate. Una struttura più ampia poteva anche comportare maggiori esigenze di coordinamento. I verbali esponevano, seppur sinteticamente, le ragioni dei diversi giudizi, riferite ai criteri della lex specialis: l’offerta dell’aggiudicataria era ritenuta ottima, con processi di interfaccia adeguati e curricula più che soddisfacenti, mentre quella della ricorrente era giudicata sufficiente; per l’organizzazione del cantiere e il sistema SCADA erano state indicate specifiche differenze qualitative. Le censure si risolvevano quindi in una diversa lettura del materiale tecnico, senza prova di errori percettivi, travisamenti o incoerenze manifeste. Il divario tecnico, pari a 70 punti per l’aggiudicataria e 42,41 per la ricorrente, rendeva inoltre necessaria una puntuale prova di resistenza, non fornita. L’assenza di ulteriori motivi aggiunti dopo l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria confermava, pur senza efficacia preclusiva autonoma, il carattere assertivo delle doglianze. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità dell’azione amministrativa escludeva la sussistenza di un danno ingiusto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016

    La procedura era aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato per la domanda incidentale di accesso alla documentazione amministrativa e tecnica dell’ATI aggiudicataria.

  • art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016

    La disposizione nazionale sull’accesso difensivo alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali è stata oggetto della questione pregiudiziale europea, ma non costituisce il fondamento della decisione di merito sull’aggiudicazione.

  • art. 39 direttiva 2014/25/UE

    La Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con tale disposizione una disciplina nazionale che imponga l’ostensione dei segreti tecnici o commerciali senza consentire un bilanciamento con la tutela di tali segreti.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché, accertata la legittimità dell’azione amministrativa, mancava il danno ingiusto quale elemento essenziale della responsabilità.

Massime di principio

  • La durata, maggiore o minore, delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche è di per sé un elemento neutro e non dimostra l’inadeguatezza dell’istruttoria; il concorrente deve indicare specifici elementi dai quali risultino l’omesso esame dell’offerta, l’apparenza della motivazione o concrete anomalie del risultato valutativo.
  • La rapidità con cui la stazione appaltante approva le risultanze della Commissione non prova, da sola, l’omissione dei controlli di regolarità e legittimità, poiché tali controlli non richiedono necessariamente la rinnovazione delle valutazioni tecnico-discrezionali già svolte dall’organo valutatore.
  • Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, basate su un travisamento dei fatti o affette da errore tecnico macroscopico; il giudice può verificare la coerenza dell’iter logico, ma non sostituire alla valutazione amministrativa una propria diversa valutazione tecnica.
  • Quando la lex specialis configura un criterio qualitativo riferito all’organizzazione del servizio, alla funzionalità della struttura, al coordinamento, alle modalità di interfaccia e all’esperienza dei professionisti, il maggior numero di gruppi di lavoro, professionisti o curricula non determina automaticamente un punteggio superiore; rileva l’adeguatezza e la concreta funzionalità dell’assetto proposto.
  • La motivazione dei giudizi della Commissione è sufficiente quando, anche sinteticamente, collega gli elementi dell’offerta ai criteri della lex specialis, consente di comprendere le ragioni della preferenza accordata e presenta coerenza tra giudizi descrittivi e punteggi numerici; non è sufficiente contrapporre a tale valutazione una diversa lettura degli stessi elementi.
  • A fronte di un significativo divario nei punteggi tecnici, il concorrente che impugna l’aggiudicazione deve fornire contestazioni puntuali riferite ai singoli criteri e dimostrare la concreta incidenza dei vizi dedotti sull’esito della gara, secondo il principio della prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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